Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: disconoscimento di paternità da parte del genitore impotente. Chiarimenti sul principio di 'non contestazione'

Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 13217 dell'11 Giugno 2014.


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione prima, sentenza n. 13217 dell'11 Giugno 2014. Sela madre non adduce a supporto delle proprie difese validielementi probatori, è legittimo il disconoscimento di paternità domandato dal genitore anagrafico assolutamenteimpotente. Il caso di specie offre diversi punti di riflessionedi carattere procedurale: il padre del presunto genitore defunto citain giudizio la vedova e il curatore del nipote disconoscendo lapaternità del figlio, affetto da impotentia generandi.

Sidifendeva la vedova negando l'adulterio e affermando al contrario diessersi sottoposta a fecondazione eterologa, procedimento per ilquale anche il defunto marito aveva prestato consenso. Poichè non èstata fornita prova contraria sufficiente, la domanda veniva accoltain primo grado e confermata in appello. L'interessata propone quindiricorso in Cassazione.

La Suprema corte, nelrisolvere la questione, prende in esame l'istituto processuale dellanon contestazione e del criterio logico che deve semprestare alla base della valutazione giudiziale. “Nell'individuaregli effetti della non contestazione questa Corte ha da tempo distintol'ipotesi in cui la stessa riguardi i fatti posti dall'attore afondamento della sua domanda da quella in cui cada su circostanzededotte al solo fine di dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi”;nel primo caso vi è vincolatività per il giudice, nelsecondo no, potendo lo stesso procedere a un libero apprezzamentodelle circostanze dedotte. Nel caso in oggetto la Cassazioneevidenzia come vi sia discordanza tra la mancata contestazione dellavedova in merito alla totale impotenza del marito defunto rispettoall'affermazione di aver proceduto a inseminazione eterologa; amaggior ragione non avendo l'interessata prodotto alcuna provaconcreta a sostegno della propria tesi. Il ricorso è rigettato.

Data: 13/06/2014 09:30:00
Autore: Licia Albertazzi