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Cassazione: coniuge ha perso il lavoro part-time? Non basta per ottenere un aumento del mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, ordinanza n. 12346 del 3 Giugno 2014. Aseguito di separazione personale dei coniugi è possibile cheintervengano situazioni idonee a modificare l'assetto economico orelazionale (ad esempio, con riguardo all'affidamento dei minori)originariamente stabilito, o consensualmente o giudizialmente.

Per questo se il coniuge perde un lavoro part time ha diritto di chiedere la modifica delle condizioni della separazione. Ma non è detto che ciò sia sufficiente per ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento.

La sola circostanza della perdita del lavoro non esonera infatti il magistrato da un'indagine complessiva sulle condizioni economico patrimoniali delle parti.

La corte d'appello nel caso in esame aveva respinto le richieste istruttorie dirette proprio ad una verifica della situazione patrimoniale dei coniugi. La Cassazione ha invece ricordato che le istanze istruttorie delle parti nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione non vanno disattese. Non appare difatti ammissibile "il sacrificio di approfondimenti istruttori, quali quelli relative al reddito e al patrimonio delle parti, da reputarsi essenziali nelle decisioni relative alle statuizioni economiche conseguenti alla separazione".

La sentenza in commento, offre anche uno spunto di riflessione inmerito alle caratteristiche del procedimento camerale di revisionedelle condizioni di separazione, evidenziando un importanteprincipio di diritto.

Se la fase istruttoriache viene posta in essere va espletata con rito camerale, non puòdirsi che la completezza della stessa debba per forza esseresacrificata a favore della pura celerità del procedimento camerale,per sua natura rapido e meno formale dell'ordinario. Il giudice aditodeve procedere a una nuova comparazione degli interessi coinvolti,questa volta alla luce della intervenuta capacità contributiva delconiuge – modificatasi in senso peggiorativo – motivandorazionalmente la propria decisione. E proprio in punto dimotivazione la Suprema corte ravvisa una carenza logico-giuridica,affermando che “le istanze istruttorie delle parti (…) possonoesser disattese se ritenute non rilevanti ma non certo in virtùdella natura "sommaria" dell'accertamento, mediante ilsacrificio di approfondimenti istruttori, quali quelli relative alreddito e al patrimonio delle parti, da reputarsi essenziali nelledecisioni relative alle statuizioni economiche conseguenti allaseparazione (…). Non può, pertanto, sostenersi che gliapprofondimenti istruttori richiesti sono da disattendere in virtùdella natura sommaria del giudizio (...) dal momento che le domandeazionate ex art. 710 Cp trovano la loro definitiva soluzioneall'esito del procedimento e non in una successiva fase”. Indefinitiva, “la capacità reddituale del coniuge richiedente uncontributo al proprio mantenimento non deve essere valutata inastratto e in generale ma sul piano dell'effettività e dellaconcretezza delle possibilità di occupazione, in considerazione ditutti i fattori (età, titolo di studio, competenze specifiche,mercato, collocazione geografica, ecc) incidenti sulla prospettiva diuna idonea collocazione lavorativa”.

Data: 19/06/2014 12:00:00
Autore: Licia Albertazzi