Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: l'assegno di mantenimento può essere rivisto se la ex riceve una eredità, anche se ha rinunciato al lavoro



Se la moglie non ha redditipropri, perché ha rinunciato al lavoro per dedicarsi completamente allafamiglia e ai figli, ma successivamente ha ricevuto un'eredità l'assegno didivorzio può essere rivisto o anche revocato. Lo ha deciso la Corte diCassazione, in camera di consiglio, con ordinanza n. 11797 del 27 maggio 2014, accogliendoil ricorso di un uomo condannato al pagamento di un assegno divorzile pari adeuro 1.100 mensili a favore dell'ex consorte e di un contributo pari a 600 euromensili per i figli.

Il ricorrente contestava la decisione del giudice disecondo grado che, respingendo ogni istanza dell'appellante, incentravaesclusivamente la propria motivazione sulla constatazione della cessazione dell'attivitàlavorativa svolta dall'ex moglie, laureata in medicina e chirurgia, all'iniziodel matrimonio, determinata dal potersi dedicare esclusivamente alle curedomestiche, all'accudimento e all'educazione dei figli. L'uomo lamentava, inparticolare, la mancanza di considerazione, da parte della corte distrettuale,al reddito dei due coniugi e al tenore di vita dagli stessi condotto incostanza di matrimonio, nonché al raffronto tra i redditi e i cespitipatrimoniali di entrambi omettendo di esaminare fatti decisivi quali l'adeguatezzadei mezzi propri dell'ex moglie, idonei a garantirle il mantenimento di unanalogo tenore di vita anche dopo la cessazione del rapporto coniugale. Mezzi derivantidalla modifica della situazione patrimoniale dell'ex, dovuta alla donazioneeffettuata dalla di lei madre ai figli della nuda proprietà di alcuni immobili (incostanza di matrimonio) ed alla conseguente acquisizione della piena proprietàdegli stessi per successione ereditaria alla morte della madre, che avevaprocurato alla donna, grazie alla vendita di alcuni dei beni (dopo laseparazione), un guadagno pari ad euro 960.000.

Rilevando uno scostamento daicriteri di valutazione prescritti dall'art. 5 della legge n. 898/1970 per l'accertamentoe la quantificazione del diritto all'assegno divorzile, la Corte ha seguito ilseguente ragionamento: se è vero che la donna aveva rinunciato alla carrieraper la famiglia, è altrettanto vero che la cospicua eredità poteva consentirle,anche in mancanza di redditi lavorativi, un tenore di vita analogo (se nonmigliore) a quello vissuto durante il matrimonio. Del resto, ha ribadito la S.C.,secondo i principi generali ex lege (art. 5 l. n. 898/1970) e la pacificagiurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11686/2013; n. 23508/2010), “l'accertamentodel diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza deimezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo aquello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguitoin caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente eragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso delrapporto”. A questo fine, ha sottolineato il Supremo Collegio, “il tenore divita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossiadall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilitàpatrimoniali”. Pertanto, sostenendo che “nella determinazione dell'assegnodivorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione,ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale,perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia esserepresi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica delconiuge onerato”, la Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenzaimpugnata.

Data: 04/06/2014 10:00:00
Autore: Marina Crisafi