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Cassazione: cessione del ramo d'azienda e tutela del lavoratore



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione lavoro, sentenza n. 11832 del 27 Maggio 2014. Iltrasferimento di ramo d'azienda è quell'evento giuridicoprevisto dall'ordinamento che permette di trasferire la proprietà diparte di un'impresa, ferma restando la tutela contrattuale garantitaai lavoratori dipendenti. L'art. 2112 cod. civ. prevede infatti cheil rapporto di lavoro subordinato non si estingua e che ildipendente conservi tutti i diritti che ne derivano neiconfronti del nuovo titolare. Nel caso in oggetto i lavoratori cedutida una società all'altra agiscono per sentir pronunciare la nullitàdella cessione dei propri contratti: il giudice di primo gradoaccoglie la domanda e ordina il reintegro degli stessi presso ilprimo datore di lavoro, nelle mansioni a cui erano precedentementeadibiti. Avverso tale sentenza il datore di lavoro interessatoricorre in Cassazione.

Al fine di verificare chesi sia di fronte a una cessione di ramo d'azienda – e non a unasemplice cessione di contratti di lavoro – è necessario chevengano integrati tutti i presupposti previsti dalla legge. E'infatti possibile che si integri l'istituto del trasferimento delramo d'azienda anche solo con riguardo a un gruppo di dipendentistabilmente coordinati e tra loro organizzati, la cui operativitàsia garantita da un particolare know-how; in questo senso siverificherebbe una successione contrattuale – ex art. 1406 eseguenti cod. civ. - che non necessita del consenso del contraenteceduto, cioè del lavoratore. L'elemento determinante al fine diintegrare la cessione del ramo d'azienda resta infatti quellodell'organizzazione, intesa come “legame funzionale cherende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagentitra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi benindividuabili”. La definizione nazionale è supportata daquella riscontrabile in ambito di diritto comunitario: “èconsiderato come trasferimento ai sensi della presente direttivaquello di un'entità economica che conserva la propria identità,intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgereun'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”. Incaso contrario – come quello presente – in carenza del requisitodella omogeneità, si sarebbe di fronte a un'ipotesi di cessione delsingolo contratto di lavoro, che richiederebbe al contrario ilconsenso del lavoratore ceduto. Il ricorso è rigettato.

Data: 04/06/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi