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Sezioni unite: quale é il giudice competente per la tutela del minore con doppia cittadinanza?



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile a sezioni unite, sentenza n. 11915 del 28 Maggio 2014.

Qualè il giudice competente a pronunciarsi in merito aiprovvedimenti necessari a salvaguardare il minore con doppiacittadinanza? Sul punto intervengono le Sezioni unite chiamate apronunciarsi in merito al ricorso proposto dal padre del minore,cittadino italiano, avverso la sentenza favorevole alla madre dellostesso, cittadina cubana, la quale, nel merito, aveva sollevatoeccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano – avendoil minore doppia cittadinanza, italiana e cubana.

Trattandosi di conflittopositivo di giurisdizione, il diritto internazionale privato –nella specie, la legge 218/1995 – fornisce gli strumenti utili arisolvere la questione individuando i c.d. criteri dicollegamento: situazioni di fatto idonee a fondare una precisarilevanza giuridica, prediligendo la corrispondenza tra sostanza eforma e, di diritto, individuando quelle situazioni idonee a fondarela giurisdizione (nel caso di minori, ad esempio, il criterio dellaresidenza abituale). Nel caso di specie il giudice d'appelloavrebbe correttamente fondato la propria giurisdizione basandosi sulprincipio della cristallizzazione della domanda (ai tempi dellaproposizione della stessa, infatti, il minore di trovava in Italiacon la madre, la quale era tuttavia munita di semplice vistoturistico, sicuramente non propensa a trasferire nel nostro Paese laresidenza del figlio). Secondo il giudice di secondo grado, inoltre,non è detto che la cittadinanza italiana debba in ogni casoprevalere. Tale posizione è avallata dalla Suprema corte, la qualeafferma che “per i provvedimenti diretti a intervenire sullapotestà genitoriale secondo le previsioni degli artt. 330 e ss. cod.civ. e per quelli in tema di giurisdizione su provvedimenti “depotestate” rileva il criterio della residenza abituale del minoreal momento della proposizione della domanda”. Sulla base diquesto principio appare chiaro come il Paese di maggior collegamentosia Cuba e non l'Italia, luogo in cui il minore, al momento delladomanda, si trovava solo in via transitoria; il ricorso è rigettato.

Data: 01/06/2014 16:21:00
Autore: Licia Albertazzi