Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: rapporto tra motivi di ricorso per Cassazione e per revocazione



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione terza, sentenza n. 11080 del 20 Maggio 2014. Uncondominio ha proposto azione per danno temuto ex art. 1172cod. civ. nei confronti del proprietario esclusivo di immobileconfinante a causa della caduta di alcune pietre provenienti dal murodi contenimento. Confermata la misura della messa in sicurezza deiluoghi anche in primo e in secondo grado di giudizio, ilproprietario esclusivo – una società immobiliare – proponericorso in Cassazione lamentando violazione delle regole processualipoiché il giudice del merito non avrebbe tenuto conto di intervenutaprecedente sentenza tra le parti, statuizione che avrebbe posto acarico del condominio l'onere di provvedere alla ristrutturazione ealla messa in sicurezza del muro di confine. Contesta inoltre altririlievi svolti in fase istruttoria di merito.

La Suprema corte dichiarail ricorso inammissibile: le contestazioni addotte dalricorrente avrebbero da una parte riguardato elementi di fatto nonsuscettibili di riesame in sede di legittimità, sia contestazioniprive di fondamento. Nella fase di merito infatti la società nonavrebbe allegato la sentenza né i documenti a cui avrebbe fattoriferimento nei motivi di ricorso, o quanto meno indicare ove questielementi fossero reperibili. Ciò in base al disposto di cui all'art.366, numero 6, cod. proc. civ. E, anche ove fosse rilevabile erilevante, tale condizione darebbe origine a un motivo di ricorsoper revocazione, non per Cassazione. I presupposti per il ricorsoper revocazione, al pari dei motivi di ricorso per Cassazione, sonoanch'essi tassativi e previsti all'art. 395 del cod. proc. civ.

Data: 19/06/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi