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Sinistro stradale: errore materiale nel Cid, l'assicurazione deve pagare ugualmente



Se nel Cid, compilato dalle parti, si sbaglia atrascrivere il luogo del sinistro, l'assicurazione deve comunque pagare, perchési tratta di un mero errore materiale.

Con questo principio, enunciato nellasentenza n. 11368 del 22 maggio 2014, la Cassazione torna a pronunciarsi sulvalore probatorio del modello di constatazione amichevole.

Dopo aver, direcente affermato con ordinanza n. 3875 del 19 febbraio scorso, commentata suquesto portale (vedi: Il valore probatorio della C.A.I (o CID) nel procedimento di risarcimento del danno) che il Cid non ha valore di piena prova, neanchedella confessione resa nello stesso dal responsabile del sinistro, ma èsoggetto alla libera valutazione del giudice, nella vicenda de qua, la S.C. siesprime a favore dell'assicurato, sostenendo che se la compagnia assicurativanon riesce ad indicare circostanze rilevanti, contestando solo l'inesattezza el'incompletezza delle dichiarazioni contenute nel modulo, il verbale firmatodalle parti fa piena prova, anche se indica un luogo diverso del sinistrorispetto a quello successivamente accertato.

Secondo la Corte, infatti,l'errore materiale non incide sulla veridicità degli altri dati contenuti nelCid, per cui in assenza di altre contestazioni, da parte dell'assicurazione,eccetto quelle ricadenti sulla semplice inesattezza topografica, il giudicedovrà limitarsi a valutare se il contesto probatorio risultante dal modulo siacompatibile con la dinamica del sinistro e i danni da esso prodotti e, difronte, all'ammissione di responsabilità del danneggiante, considerare certal'esistenza del fatto dannoso ed accogliere la domanda risarcitoria.

Data: 28/05/2014 16:00:00
Autore: Marina Crisafi