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Condominio: Cassazione, non serve unanimità per disciplinare l'uso del parcheggio condominiale



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9681 del 6 Maggio2014. Le disposizionidel regolamento di condominio chedisciplinano l'uso delle parti comuni, se facenti parte del contenuto“normale” del regolamento (di cuiall'art. 1138 primo comma cod. civ.) possono essere modificate con lamaggioranza prevista al terzo comma dell'articolo citato. Anche seadottato all'unanimità, esso non può comunque considerarsi dinatura contrattuale.E' quanto specificato dalla Suprema corte nella sentenza in oggetto.

Nel caso dispecie il ricorrente aveva impugnato una deliberaassembleare che determinava l'applicazione del meccanismo dellarotazione nello sfruttamento del parcheggio condominiale. Secondo ilricorrente, tale delibera avrebbe illegittimamente derogato ledisposizioni del regolamento di condominio nella parte in cuidisponeva determinate priorità di parcheggio a seconda dellatipologia delle autovetture dei condomini.

Egli qualificava ilregolamento condominiale come di tipo “contrattuale” poiché lostesso sarebbe stato adottato all'unanimità, di conseguenzamodificabile solo con il consenso di tutti i condomini e noncon una delibera adottata a maggioranza assoluta.

La domanda venivaaccolta in primo grado ma la sentenza veniva riformata in appello, poiché,secondo il giudice d'appello il Tribunale avrebbe errato nelqualificare il regolamento condominiale come di natura contrattuale.

Tale posizione, a seguito di ricorso dell'interessato, viene avallatadalla Cassazione: il regolamento di condominio non acquista valorecontrattuale per il mero fatto di essere stato adottatoall'unanimità. Il ricorso è rigettato.

Data: 09/05/2014 21:00:00
Autore: Licia Albertazzi