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Cassazione: l'avviso di mora per mancato versamento alla Cassa forense equivale a cartella di pagamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 9310 del 24 Aprile 2014. Qualè il valore legale dell'avviso di mora notificato alprofessionista dalla Cassa forense per mancato pagamento dideterminati oneri previdenziali? Nel caso di specie ilprofessionista destinatario del provvedimento ha contestato l'omessanotificazione di cartella di pagamento a seguito di ricevimento diavviso di mora. Secondo la Cassazione la questione è priva difondamento perchè già l'avviso di mora, nella situazioneprospettata, gode dei requisiti richiesti per la cartella dipagamento.

Nonostante le diverseintenzioni del ricorrente, lo stesso avrebbe attivato lo specificomezzo di tutela dell'opposizione contro l'iscrizione a ruoloai sensi degli articoli 24 e seguenti d. lgs. 46/1999 (disciplinadella riscossione mediante ruolo) per motivi inerenti il merito dellapretesa contributiva (contestazione del dovuto per intervenutocondono o prescrizione dell'obbligazione). La qualificazionedell'azione deve essere operata dal giudice del merito. Tuttaviala questione di legittimità, così formulata alla Cassazione(violazione di legge per mancata notificazione della cartella dipagamento), oltre ad essere formalmente inammissibile, non puònemmeno essere accolta. La Suprema Corte cita precedenti sezioniunite secondo cui “la Cassa può provvedere alla riscossione deicontributi insoluti... a mezzo di ruoli da essa compilati, resiesecutivi nell'intendenza di finanza competente e da porre inriscossione secondo le norme previste per la riscossione delleimposte dirette”. La ricezione dell'avviso di mora equivale anotifica di cartella di pagamento. Il ricorso è rigettato.

Data: 28/05/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi