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Rito del lavoro: il regime precessuale delle prove

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 16265/2003) ha stabilito che nel rito del lavoro "l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti a eccezioni rilevabili d'ufficio, nonchè il loro deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio".I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre precisato che "alle due ipotesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l'attore dall'art. 414 c.p.c. e per il convenuto dall'art. 416 c.p.c. indicati dalla giurisprudenza citata, si deve aggiungere quella di provata difficoltà a procurasi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.". Data: 05/03/2004
Autore: Cristina Matricardi