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Cassazione: somme corrisposte dal datore al lavoratore in adempimento di una transazione e assoggettamento a contribuzione obbligatoria



La Corte di Cassazione, con sentenzan. 9180 del 23 aprile 2014, ha affermato che "al fine di valutare se sianoassoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economichecorrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di unatransazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme sianopervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosivalutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso dicorrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dalrapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorretener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratorericeve,in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa delrapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile aifini contributivi ( ex art. 12 della legge n. 153 del 1969) sia della assolutaindisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi chel'ordinamento collega al rapporto di lavoro."

La SupremaCorte ribadisce inoltre il principio secondo cui "in tema di obbligocontributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datoredi lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto ilcredito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di unrapporto di lavoro subordinato.".

Nel caso di specie - si legge nella sentenza - "laCorte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi ed haseguito un percorso logico-giuridico incoerente, in quanto, pur ravvisando unnesso, almeno parziale, tra l'attribuzione patrimoniale e le rivendicazioni perinquadramento superiore, TFR o indennità di preavviso, ha poi disatteso tale relazione ponendo acarico dell'INPS l'onere di dimostrare in quale misura il titolodell'erogazione trovasse tale giustificazione, concludendo che, in difetto di taleprova, l'intera somma doveva essere considerata estranea al rapporto di lavoro.Oltre al vizio logico intrinseco a tale opzione interpretativa, che svaluta lostesso dato letterale assunto a fondamento del ragionamento, la soluzione sipone in contrasto con i principi sopra riportati, poiché non occorre un nessodi corrispettività per ritenere la "dipendenza" della erogazione dal rapportodi lavoro."

Data: 26/04/2014 11:00:00
Autore: L.S.