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Militari, indennità di trasferimento ex L.86/2001: è dovuta in caso di soppressione dell'Ente



E' quanto ha stabilito il Tar per la Puglia con due distinte sentenze di pari tenore decidendo sul ricorso presentato da Sottufficiali e graduati dell'Esercito che erano stati trasferiti a seguito della soppressione dell'Ente in cui prestavano servizio. Nello specifico i ricorrenti avevano evidenziato che i trasferimenti "adomanda" oggetto del caso trattato, nonostante fossero avvenuti dietro loro formale e documentata richiesta, avrebbero dovutopiù realisticamente essere inquadrati tra quelli disposti puramente esemplicemente "d'autorità", cioè nel prevalente interesse della Pubblica Amministrazione che li avrebbe sollecitati a presentare domanda ditrasferimento.

"Pur se il Collegio è consapevole che l'orientamentogiurisprudenziale sul tema specifico non è uniforme, la distinzione fra itrasferimenti d'autorità o d'ufficio e quelli a domanda è obbiettivamente daindividuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrappostiinteressi in gioco, ovvero, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolareed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall'altro, quello deidipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti,in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione allafunzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizionedei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenutein considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espressecirca la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente ilperseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari deidipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamentecome limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempreassicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principiodi "buon andamento". Nell'ambito di tale orientamento è stato, inparticolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di unadomanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede diservizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda,dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente eprioritariamente ..... Nel caso di specie, come esposto in fatto, iricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazioneimplicita della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7°Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura. Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domandanon preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimentod'ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indirettasollecitazione della Pubblica Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamentodella natura sostanziale del trasferimento disposto "d'autorità" edel tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso. Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, perl'effetto, va riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione dellesomme di cui all'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, con decorrenza, perciascun singolo ricorrente, dalla data di effettivo trasferimento...."

Data: 19/04/2014 10:40:00
Autore: Avv. Laura Lieggi