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Cassazione: valida la clausola compromissoria del preliminare anche se non riportata nel definitivo



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 8868 del 16 Aprile 2014.

Se laclausola compromissoria è inserita soltanto nel contrattopreliminare di vendita e non nel definitivo, la stessa continua aprodurre i propri effetti in caso di controversia sorta in un momentosuccessivo?

La risposta della Cassazione è affermativa laddove venga provato in corsodi causa che gli impegni assunti dalle parti con il preliminare nonsiano venuti meno dopo la stipula del definitivo.

Nel caso di speciel'interessato aveva lamentato un vizio del lodo arbitrale a suo svantaggio, asuo dire emesso in extrapetizione proprio perché gli effetti dellaclausola compromissoria contenuta in un contratto preliminare sarebbero venuti meno al momento della stipula di due contratti definitivi di venditain cui detta clausola non era stata riportata.

La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione e il caso finiva quindi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Secondo la Cassazione “laclausola compromissoria non può considerarsi né un patto delcontratto preliminare di compravendita né un elemento di talecontratto: è invece un atto autonomo, a effetti processuali, anchese, insieme con il contratto preliminare, può (ma non deve) esserecontenuto in un medesimo documento”.

Tale massima è ripresa dagiurisprudenza costante delle Sezioni unite. Nè assurge arango di regola assoluta il fatto che il contratto definitivo sia daconsiderarsi unica fonte di diritti e obblighi tra le parti,“occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delleparti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare”.E' corretto il ragionamento effettuato dalla Corte d'appello circa lavalidità della clausola compromissoria contenuta nel preliminare enon ripetuta nel definitivo: la ricostruzione della volontà delleparti è stata effettuata in modo logico.

In tal senso si è già pronunciata la corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 3989 del 1977.

Nella parte motiva della sentenza la Corte di Cassazione fa presente che "l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto definitivo, una volta stipulato, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il contratto voluto, non detta una regola assoluta, in quanto tale principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel preliminare, occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare (cassazione 5179 del 2001 e cassazione 7206 del 1999.

Qui sotto, in allegato, il testo integrale della sentenza.

Data: 22/04/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi