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Cassazione: natura dell'amministrazione di sostegno e valutazione giudiziale di conformità



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 7999 del 4 Aprile2014. A differenza delle figure deltutore (per l'interdetto) e del curatore (per l'inabilitato, art. 424cod. civ.) l'amministratore di sostegnoha il compito di sostenere il soggetto, che si trovi nell'incapacità,permanente o temporanea, di provvedere ai propri interessi.L'amministrazione di sostegno è quindi uno strumentodi assistenza flessibile e mirato. Ladifferenza rispetto agli altri due istituti sopra menzionati nonrisiede tanto nel grado di infermità del soggetto beneficiario,quanto nel minor sacrificio possibiledella capacità di agire dell'interessato.

Nel caso inoggetto il tutore di persona interdetta, a seguito di miglioramentodelle condizioni di salute della sua assistita, ha domandato larevoca dell'interdizione al fine di assegnare all'interessata uncuratore. A seguito di successiva domanda di assegnazione diamministratore di sostegno, il giudice del merito ha negato che lecondizioni di salute dell'interessata fossero tali da consentire lasostituzione del curatore; avverso tale decisione i parentidell'interessata hanno proposto ricorso in Cassazione. La SupremaCorte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, conferma come siaonere del giudice valutare, nel merito, la conformità dellamisura dell'amministrazione di sostegno rispetto alle esigenzedel caso concreto. Tale valutazione si basa essenzialmente sullatipologia di attività che l'amministratore è tenuto a compierenell'interesse del beneficiario, considerata altresì la durata ela gravità dell'infermità, unitamente alla natura e alladurata dell'impedimento. La valutazione, ove compiutamentemotivata, non può essere oggetto di sindacato da parte del giudicedi legittimità.

Vedi anche: L'amministratore di sostegno nell'ordinamento giuridico italiano

Data: 13/04/2014 18:00:00
Autore: Licia Albertazzi