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Illegittimità del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione



di Gerolamo Taras - Il Cittadino che presenta un' istanza ad una Pubblica Amministrazione ha dirittoad una risposta, sia positiva che negativa, rispetto alla pretesa avanzata. Ma,ancora di più, l' Amministrazione deve dare una risposta, anche nelcaso in cui si sia già espressa negativamente sulla stesso argomento. Di fronteall' inerzia dell' Ente pubblico, all' interessato, non resta che rivolgersi alGiudice Amministrativo per ottenere l' accertamento dell' obbligo dell'Amministrazione di provvedere, e nei casi stabiliti dall'art. 31 comma 3 delc.p.a., anche la pronuncia della fondatezza della pretesa. Le conseguenze, per ilSoggetto pubblico inadempiente, sono molto gravi ed espongono i funzionari aresponsabilità sia civili che penali. In questo caso l' omissione è costata1500 euro di spese processuali, cui devono aggiungersi gli accessori di leggee l'onorario per il patrocinatore delComune (normalmente una causa “leggera” davanti al TAR non viene a costare menodi 5.000 euro).

Ilcaso portato all' attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale per laSardegna.

RFI spa aveva chiesto ad un Comune della Provincia diCagliari, di adottare tutti i provvedimentinecessari per la soppressione dei passaggi a livello ferroviari esistenti nelterritorio comunale. Il Comune non aveva dato seguito all' istanza in quanto, già in un altra occasione, si era pronunciato negativamente su analoga pretesadella ricorrente.

Di qui il ricorso al TAR della Società, con la richiesta dell'accertamento dell' illegittimità del silenzio mantenuto dall' Ente sull'istanza presentata e dei provvedimenti conseguenti.

Il TAR (sentenza n. 00246 del 1° aprile 2014) accogliendo, in parte, il ricorso presentato da R.F.I. s.p.a. ha dichiarato l'illegittimità del silenzioserbato dal Comune sull' istanzapresentata e l' obbligoper l' amministrazione di provvedere, entro il termine di trenta giorni dallacomunicazione o notificazione della sentenza. Il Tribunale ha, quindi, nominato, per il caso di ulterioreinadempimento, un commissario ad acta “chedovrà provvederà sull' istanza nelsuccessivo termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione, a cura diparte ricorrente, della scadenza del termine assegnato all' amministrazione perprovvedere”.

Secondo il Giudice Amministrativo, infatti, in baseall'art. 2, comma 1, della L. 7/8/1990 n. 241: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovverodebba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il doveredi concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisanola manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezzadella domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con unprovvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puòconsistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenutorisolutivo”.

Quindi, per la Pubblica Amministrazione, il dovere di pronunciarsi sussiste anche quandola domanda sia, per ipotesi, manifestamente irricevibile, inammissibile,improcedibile o infondata.

“Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo della Pubblica Amministrazione diprovvedere su un'istanza è configurabile, a prescindere dall'esistenza di unaspecifica disposizione normativa che lo imponga, ogni qual volta in relazioneal dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, siariscontrabile in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere ilcontenuto e le ragioni delle determinazioni di quest'ultima”.

Il TAR, “pur in assenza di una specifica norma chesancisca un obbligo di provvedere, ha riconosciuto alla ricorrenteun'aspettativa qualificata a conoscere le determinazioni di quest'ultima sullarichiesta formulata, in considerazione dei rapporti intercorsi con l'intimataamministrazione, in occasione dell'attività preordinata alla realizzazione deilavori ferroviari, eseguiti nel territorio comunale”.

Non è stata, invece, accolta la domanda rivolta adottenere una pronuncia sulla fondatezza della pretesa, atteso che, ai sensidell'art. 31, comma 3, del c.p.a., quest'ultima è consentita “solo quando sitratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriorimargini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimentiistruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”, condizioni questereputate assenti nella fattispecie.

Data: 09/04/2014 12:30:00
Autore: Gerolamo Taras