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Cassazione: chiarimenti in tema di termini di proposizione di appello incidentale



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 7519 del 1 Aprile 2014. Inmateria di proposizione di appello incidentale la parte cheintenda proporlo in modo tempestivo deve rispettare i terminidi cui agli articoli 325 e 327 cod. proc. civ. (rispettivamente,termini e decadenza dell'impugnazione). L'art. 334 cod. proc. civ.permette comunque all'appellante incidentale di presentare le propriedoglianze ma nella sola forma dell'appello incidentale tardivo.Questo il principio generale enunciato dalla Suprema Corte nellasentenza in oggetto. Senza scendere nell'analisi del caso pratico, siriassume in seguito il ragionamento operato dalla Cassazionerelativamente alla problematica principale.


La Suprema Corte compieesegesi delle norme richiamate, chiarendo sul punto che, secondo lanormativa contenuta nel codice di procedura civile, l'impugnante deverispettare due diversi termini: un c.d. “termineesterno”, preesistente alla proposizione di ogni impugnazione,così come disposto dagli articoli 325 e 327; tale terminedecadenziale è derogabile solo a fronte di situazione particolare,contemplata dal successivo articolo 334, al fine di garantire lacertezza del diritto e dei rapporti giuridici che ne derivano.E un “termine interno”, previsto all'art. 343, sicuramenteinderogabile, “la cui ratio non è la certezza dei rapportigiuridici ma la salvaguardia della parità processualedelle parti e del diritto di difesa dell'appellanteprincipale, rispetto alle doglianze formulate con l'appelloincidentale”. I termini così richiamati sarebbero, secondo laSuprema Corte, “complementari e non alternativi, ovvero legatida un nesso di implicazione unilaterale”. Ne consegue che,anche se trascorsi i termini esterni di cui agli articoli 325 e 327sopra citati – circostanza riscontrata nel caso in oggetto -l'appello incidentale potrà essere comunque proposto in ogni casosoltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art.334 cod. proc. civ. Resta poi onere del giudice-interprete far salvala tesi che possa produrre una qualche utilità, sostanziale oprocessuale, per le parti coinvolte, a discapito dell'orientamentoche al contrario non garantirebbe alcun risultato. Nel caso inoggetto, risultata tardiva l'impugnazione incidentale proposta, lastessa seguirebbe la sorte dell'appello principale, dichiaratoinammissibile. In caso contrario sarebbe innegabile un rallentamentodei tempi di giudizio con conseguente violazione dei canoni delgiusto processo di cui all'art. 111 Costituzione.

Data: 07/04/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi