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Cassazione: responsabilità medica e limiti del sindacato di legittimità sulla sentenza fondata su consulenza tecnica



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 7704 del 2 Aprile 2014.

Glieredi di un paziente, deceduto a seguito di impianto di valvolamitralica non funzionante, hanno proposto azione di risarcimentodel danno nei confronti del medico che ha curato l'operazionechirurgica, il quale, a sua volta avrebbe chiamato in causa l'aziendaproduttrice di detta valvola.

A seguito di tale operazione eprima del decesso, il marito della vittima avrebbe dovuto rinunciareal proprio impiego al fine di assistere la moglie, ridotta instato di coma vegetativo. Il giudice di primo grado, dopo averdisposto consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'effettivomalfunzionamento del dispositivo, rigettava la domanda risarcitoria. Taledecisione veniva confermata anche in appello e gli interessatiproponevano ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ricorda ancora una volta come, in definitiva, non è possibile nel giudizio di legittimità spingere il sindacato su questioni attinenti il merito. Se, nella sentenzaimpugnata, il giudice del merito, nell'adottare la propria decisione,ha correttamente e compiutamente motivato la propria scelta e icriteri adottati nel procedimento logico non risultanoirragionevoli, i ricorrenti, in sede di legittimità, non possono inalcun altro modo sindacare tali scelte se non a mezzo degli strumentidella violazione di legge e del difetto di motivazione.

Non risulta infatti violato né il criterio dell'onere della provadi cui all'art. 2697 cod. civ. né è ravvisabile alcun difetto dimotivazione. I ricorrenti si sono limitati a riproporre doglianzegià presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza tener contodella natura e del ruolo peculiare svolto dalla Corte di Cassazione.Il ricorso è rigettato.

Data: 06/04/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi