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Cassazione: sospensione della prescrizione del diritto al mantenimento sino alla data della sentenza sul divorzio



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, ordinanza n. 7533 del 1 Aprile 2014.L'istituzione dell'assegno di mantenimento – qualificatoaltresì come diritto indisponibile, dunque irrinunciabile da partedel beneficiario – fonda le sue ragioni nel concetto di giustiziasociale e di tutela della parte qualificata come debole altermine del matrimonio.

Come noto, però l'assegno di mantenimento si prescrive se la parte non ne fa mai richiesta. E la prescrizione opera dalle singole scadenze nel termine di 5 anni.

Tra i coniugi però vige la regola dettata dall'art. 2941 del codice civile secondo cui la prescrizione resta sospesa.

Tale sospensione della prescrizione, secondo la Corte, si verifica anche in caso di separazione dei coniugi dato che la separazione non scioglie il vincolo matrimoniale.

La sospensione della prescrizione insomma opera sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.

La questione è sorta nell'ambito di un procedimento di esecuzioneforzata iniziato su impulso della moglie. La donna aveva eseguito un pignoramento presso terzi di alcuni beni del marito per il mancatopagamento di ingenti somme dovute a titolo di mantenimento. Oppostosiall'esecuzione, il giudice d'appello aveva dichiarato prescritti alcunidei crediti vantati dall'interessata, la quale ha proposto ricorso inCassazione.

Secondo la Suprema Cortel'art. 2941 codice civile, inerente la sospensione della prescrizione, sarebbe applicabileanche in materia di crediti tra coniugi separati. “La regoladella sospensione del decorso della prescrizione tra i coniugi deveritenersi operativa sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita,sia che si trovino in stato di separazione personale, la quale, comeè ben noto, implica solo un'attenuazione del vincolo”. Ciòsulla base che “lo stato di separazione, pur rivelandoun'incrinatura dell'unità familiare, non ne implica la definitivafrattura”. Anche in quest'ottica il legislatore ha deciso disalvaguardare il rapporto esistente preservandolo con la sospensionedella prescrizione. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata conrinvio.

Data: 05/04/2014 20:19:00
Autore: Licia Albertazzi