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Cassazione e Cassa forense: limiti all'obbligo di comunicazione del volume d'affari da parte dei professionisti



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 7559 del 1 Aprile 2014. Qualisono gli obblighi di comunicazione, gravanti sulprofessionista, nei confronti della Cassa di appartenenza? Nelcaso di specie, quando ancora vigeva la precedente normativa inmateria di previdenza forense, un avvocato si è oppostoefficacemente alla cartella esattoriale notificata da partedella Cassa per mancata comunicazione di reddito prodotto aseguito di avvenuta cancellazione dalla stessa. I redditidell'interessato, inoltre, sarebbero stati frutto non di attivitàforense vera e propria quanto provenienti da collaborazioni per contodi imprese e amministrazioni e incarichi svolti all'interno disocietà. Il giudice di primo grado accoglieva l'opposizione e taledecisione veniva confermata anche in appello: al di là dellacancellazione dalla Cassa, non vi sarebbero stati i presuppostiidonei a fondare un obbligo di comunicazione del reddito da parte delprofessionista. Avverso questa statuizione la Cassa forense proponevaricorso in Cassazione lamentando errata interpretazione della legge.


La Suprema Corte, dopoaver rilevato che, nel merito, la Cassa non avrebbe esaurito la provarelativa alla natura prettamente forense delle prestazionicontestate, conferma che la norma invocata dalla ricorrentesarebbe relativa ai soli redditi derivanti dall'esercizio dispecifica attività professionale. “Restano esclusi i redditipercepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta qualeconsigliere di amministrazione di una società di capitali,in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursiin qualche modo all'esercizio di attività professionale”. Nèla Cassazione, nel suo sindacato di legittimità, può spingersi sinoa rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti. In definitiva,la Corte si è espressa nel senso che “l'obbligo previdenzialeper gli iscritti all'albo e non all'ente sussiste esclusivamenteper l'attività libero-professionale in senso stretto”. Ilricorso è rigettato.

Data: 08/04/2014 18:40:00
Autore: Licia Albertazzi