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Cassazione: discrezionalità della cooperativa edilizia nell'ampliamento, riduzione e assegnazione degli spazi comuni



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 6882 del 24 Marzo2014. Nell'ambito della cooperativa edilizia, è fattasalva la discrezionalità dell'ente che ha provvedutoall'edificazione del condominio delimitare le areedell'edificio destinate al godimento comune dei soci. Nel casodi specie un condomino impugna l'atto notarile attraverso il quale lacooperativa costruttrice del condominio ha assegnato un cortiletto,adiacente l'appartamento dell'interessata, a un altro condomino.L'interessata non aveva tuttavia provveduto ad impugnare la deliberacondominiale che autorizzava tale assegnazione, risultando cosìsoccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio.


In ogni casola Cassazione conferma che la delimitazione degli spazi comuni deveavvenire sulla base dell'art. 1117 cod. civ., rubricato “particomuni dell'edificio”, il quale già delinea alcune areedestinate naturalmente all'uso comune (come i tetti e i lastricisolari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, i cortili,ecc...). Resta poi potere dell'ente costruttore provvedere in unsecondo momento all'ampliamento o alla riduzione diquesti spazi, provvedendo anche eventualmente all'assegnazione deglistessi alle proprietà esclusive, operando un bilanciamentotra interesse collettivo dei condomini e dei singoli sociproprietari. Secondo la Suprema Corte è infatti scontata l'esistenzadi un potere discrezionale a favore del costruttore, sia essoqualificabile come tecnico o semplicemente volitivo. Verificatal'attinenza all'articolo del codice civile sopra citato, la Corterigetta il ricorso affermando che “una tale scelta non intaccal'interesse generale dei soci, cui non compete un diritto allamassima estensione possibile delle parti comuni, né lede di per séil principio di parità di trattamento tra loro, previsto dall'art.2516 cod. civ.”; anzi, “l'assegnazione di un'area esternaal fabbricato a favore di uno o più soci come completamento delleunità immobiliari loro singolarmente assegnate, piuttosto che ladestinazione di essa al servizio o all'ornamento dell'edificiocomune, esprime la normale attuazione proprio dello scopo dellacooperativa edilizia”.

Data: 09/04/2014 11:40:00
Autore: Licia Albertazzi