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Tribunale di Arezzo: ancora in materia di danno da vacanza rovinata. La prova del danno



Esiste una vasta giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale cosiddetto da "vacanza rovinata", per tale intendendosi il disagio di ordine psico-fisico derivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata.

Una recente pronuncia del Tribunale di Arezzo (sentenza numero 110 del 30 gennaio 2014) è tornata sul tema, confermando quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del danno in questione è validamente fornita mediante la dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Nel caso di specie, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere la parte convenuta messo a disposizione un appartamento per uso vacanze non corrispondente a quanto da essi richiesto.
Alla luce delle prove testimoniali (i teste riferivano che l'appartamento veniva consegnato in precarie condizioni igieniche, che gli utensili da cucina erano arrugginiti o rotti e che non furono effettuati gli interventi di riparazione e/o sostituzione richiesti a più riprese dagli attori) e dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio (la superficie del locale in cui era presente un letto a castello era di 4,2 mq e non di 8 mq, cioè lo spazio minimo necessario per qualificare un vano come camera da letto singola), il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del prestatore del servizio turistico che assume un'obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa.
Essendosi il convenuto reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e non avendo il convenuto dimostrato che l'inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il Tribunale lo condanna al risarcimento del danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale, secondo il giudice di merito, la prova del danno da vacanza rovinata è intrinseca nella dimostrazione dell'inadempimento e gli stati psichici dell'attore sono desumibili dalla mancata realizzazione dello scopo vacanziero.
Gio
Data: 29/03/2014 11:30:00
Autore: A.V.