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Cassazione: attrezzature di lavoro inadeguate e responsabilità del datore di lavoro



Il datore di lavoro ha comunqueobbligo di mettere a disposizione dei suoi dipendenti, attrezzature adeguate"prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardandoterzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire suqueste", non dovendo esistere una distinzione tra le zone accessibili e lezone inaccessibili.

E' quanto affermato dalla Cortedi Cassazione che, con sentenza n. 13987 del 25 marzo 2014, ha ritenutoinfondato il ricorso di un datore di lavoro condannato per il reato di cui agliarticoli 71, comma 1, e 87, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/2008 per avere messoa disposizione dei dipendenti della S.r.l. di cui era legale rappresentanteattrezzature di lavoro inadeguate.

L'imputato proponeva ricorso, "denunciandovizio motivazionale in ordine all'elemento oggettivo del reato, essendo ilmacchinario conforme alla normativa in materia di sicurezza e avendoillogicamente il giudice ritenuto che debbano essere inoffensive anche quelleparti del macchinario con cui non entrano in contatto gli operai, senza neppuremotivare sulle ragioni di credibilità del teste sull'attualità del pericolo.".

La Suprema Corte, ritenendo ilricorso infondato, ha precisato che esso rappresenta una versione alternativadelle risultanze del compendio probatorio, e cioè l'assenza di pericolosità delmacchinario; hanno altresì ricordato i giudici di Piazza Cavour che "intema di infortuni sul lavoro, l'errore sulla legittima aspettativa che non siverifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte deldatore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, rispondedell'infortunio sia a titolo di colpa diretta per non aver negligentementeimpedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio che a titolo dicolpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante laresponsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano stateinadeguate, onde la condotta imprudente dei lavoratori, a parte l'ipotesidi una sua imprevedibile eccezionalità, non discrimina l'inadempimentodell'obbligo antinfortunistico."

Data: 28/03/2014 10:00:00
Autore: L.S.