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Cassazione: ruolo di dirigente e fondamento della domanda di risarcimento del danno da demansionamento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 6230 del 18 Marzo 2014. Inrelazione al disposto di cui all'art. 2095 codice civile (categorie deiprestatori di lavoro) se il contratto collettivo di lavoronulla prevede in merito alla definizione di “qualificadirigenziale”, allora è lecito supplire al vuoto normativo conl'interpretazione giurisprudenziale. E' ciò che è accadutonella sentenza in oggetto, relativa al demansionamento di ungiornalista rivestente il ruolo di direttore di testata. Lo stessoaveva infatti proposto domanda di risarcimento del danno avverso ilproprio datore di lavoro per danno alla professionalità.

Al di là delle altrequestioni sollevate, sarà utile soffermarsi su una questioneparticolare. Secondo la Suprema Corte il ruolo rivestito all'internodi una gerarchia aziendale va qualificato sulla base dideterminati indicatori, quali l'autonomia e la discrezionalitàpossedute nell'adozione delle decisioni, l'assenza di dipendenzagerarchica e l'ampiezza delle funzioni. In definitiva un dirigenteè qualificato tale quando le sue decisioni organizzative sono ingrado di influire in modo determinante sull'assetto complessivodell'azienda; resta invece irrilevante la presenza di accordi,intervenuti in sede di assunzione, relativamente alla riserva dipoteri direttivi e programmatici conservati in capo all'editore. Lagiurisprudenza adotta criteri di tipo sostanziale, applicando ilprincipio della prevalenza della sostanza sulla forma, inquesto caso sulla forma del contratto di lavoro. Appartiene infattisempre al datore di lavoro il potere generale di emanare direttive diindirizzo e orientamento della politica aziendale, alle quali ildirigente è tenuto a conformarsi; non essendo tuttavia le stesseidonee ad incidere sulle attribuzioni proprie del dirigente in meritoal governo aziendale, nonché circa la scelta dei mezzi produttivi daattuare. E il venir meno di questi poteri, propri della figuradirigenziale, è senza dubbio idonea ad integrare la figura deldemansionamento, quindi a fondare la pretesa risarcitoriadell'interessato. Circostanza che non si è verificata nel caso inoggetto; avendo correttamente il giudice del merito rilevato lasussistenza di tutti gli elementi sopra descritti. Il ricorso èrigettato.

Data: 24/03/2014 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi