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La preventiva segnalazione di sistemi elettronici di rilevamento della velocità è obbligo specifico ed inderogabile.



Corte di Cassazione,Sezione VI Civile - 2, ordinanza 7 febbraio – 14 marzo 2014, n. 5997.

Multato per eccesso d velocità, l'uomo proponeva ricorso, aisensi dell'art. 204 bis c.d.s. 1992, avverso ilverbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazioneprevista dall'art. 142, comma 9, dello stesso c.d.s., ivi sostenendol'illegittimità dell'atto impugnato per assunta violazione delle disposizionidettate dall'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007 in ordine allamodalità di accertamento della contestata infrazione amministrativa.

Nella specie, il ricorrente “denunciava la violazione dell'art. 200 c.d.s. 1992, con riferimentoall'obbligo di necessaria completezza del verbale di accertamento, sulpresupposto che, nella fattispecie, sarebbe stato indispensabile che gli agentiverbalizzanti della PolIstrada avessero indicato, ai fini della validità stessadell'intero procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee adevidenziare i presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attivitàdi accertamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile otemporanea del segnale di preavviso del controllo di velocità, dato questo che- per stessa ammissione trasparente dalla sentenza qui impugnata - nonrisultava essere stato riportato nella copia notificata al trasgressore”.Orbene, sul punto, - diceva – “la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass.n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada ètenuta a dare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" dicartelli indicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione edella conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronicodella velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativoverbale di contestazione”.

A tale riguardo, aggiunge la Suprema Corte, “la cogenza di taleprevisione, è desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nelcorpo del codice della strada, essendo stato inserito - per effetto dell'art. 3del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n.160 - il nuovo comma 6 bis nel testo dell'art. 142 c.d.s., alla stregua delquale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento dellavelocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendoall'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione delc.d.s.". Con la stessa disposizione innovativa veniva rimessal'individuazione delle modalità di impiego ad apposito decreto del Ministro deitrsporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il primo di tali decretiattuativi - è stato adottato il 15 agosto 2007, prevedendosi, in particolare,all'art. 2 (primo comma) che "i segnali stradali e i dispositivi disegnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispettoal luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo dagarantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità localepredominante", aggiungendosi, nello stesso articolo, che "la distanzatra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocitàdeve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare ènecessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamentointersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo lestesse, o comunque non superiore a quattro km".

“Come,dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, - aggiungonogli ermellini - la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenzadi sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligospecifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a taletipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazionenon può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti,determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizionepriva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica dellaprevisione normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatoripreventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati conadeguato anticipo...", senza, quindi, lasciare alcun margine didiscrezionalità alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimentoo in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che,però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività disegnalazione). In altri termini la"ratio" della preventiva informazione in questione secondo lemodalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi deidecreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineatonella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civiletrasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia dicircolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresaingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimonialecaptatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e diriduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal trafficoveicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controlloelettronico”.

A tal proposito, sarebbe stato necessario (…) che gli accertatoriavessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200c.d.s. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche ilcarattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamentoelettronico della velocità”.

Ebbene, non essendo stata assolto idoneamente questo compito da partedella P.A., non può che concludersi per l'accoglimento del ricorso de quo.

Data: 22/03/2014 10:00:00
Autore: Sabrina Caporale