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Autovelox: illegittimo il verbale che non indica la tipologia mobile o temporanea della postazione di controllo della velocità



di Luigi Del Giudice - Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del 2002, daconsiderarsi norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta adare idonea informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelliindicanti la presenza di "autovelox", dell'installazione e dellaconseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico dellavelocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

Il comma 6 bis dell'art. 142 del codice della strada, prevede che “lepostazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocitàdevono essere preventivamente segnalatee ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi disegnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamentodi esecuzione del codice della strada.".

Le relative modalità di impiego sono poi previste daappositi decreti del Ministro dei trasporti, adottati di concerto con ilMinistro dell'interno. Il primo di tali decreti attuativi, adottato il 15agosto 2007, prevede, in particolare, all'art. 2 (primo comma) che"i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essereinstallati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato ilrilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento,in relazione alla velocità locale predominante", aggiungendosi, nellostesso articolo, che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e lapostazione di rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allostato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale eil luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero laripetizione del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattrokm".

Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la preventiva segnalazione univoca ed adeguatadella presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisceun obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandatia tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cuiviolazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degliaccertamenti, determinandone la nullità
Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenzadella evidenziata natura di requisito di legittimità - con riferimentoall'attività di accertamento - del riferito obbligo in capo agli agenti verbalizzanti, sarebbe stato necessario, infunzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerentioperazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale daredigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s. 1992, tale indispensabile modalitàdell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente dellapostazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità,proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di potervalutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione aiprescritti adempimenti normativi e regolamentari. (Cassazione 14 Marzo 2014, n.5997).

Dott. Luigi Del Giudice

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Data: 24/03/2014 11:00:00
Autore: Luigi Del Giudice