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Cassazione: il datore di lavoro può ricorrere a soggetti esterni per controllare la condotta dei propri dipendenti



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 4984 del 4 Marzo 2014.Nulla impedisce al datore di lavoro di ricorrere a soggettiesterni, diversi da quelli individuati dagli articoli 2 e 3 dellalegge 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' deilavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, neiluoghi di lavoro e norme sul collocamento), nonfacenti parte dell'organizzazione gerarchica aziendale,per verificare l'effettiva condotta dei dipendenti. Se inprimo grado il Tribunale del lavoro accoglieva la domanda dell'exdipendente, accertando l'illegittimità del licenziamento, talestatuizione veniva cambiata in appello. Secondo il giudice di secondogrado, infatti, non sarebbero state illecite le metodologie diaccertamento adottate dal datore di lavoro (il quale, come sopraesposto, era ricorso all'ausilio di soggetti esterni) e, non essendostato contestato alcunchè relativamente all'accertamento del fattostorico, cioè della violazione disciplinare, tale giudice avevadeciso per la conferma del licenziamento. Avverso questa sentenza illavoratore ricorre in Cassazione denunciando violazione di legge.


E' quindilegittimo il licenziamento irrogato a seguito di accertato illecitoutilizzo di un permesso ex art. 33 legge 104/1992 (normaintrodotta al fine di tutelare i lavoratori, i quali possonorichiedere un determinato numero di permessi mensili per assisterefamiliari affetti da handicap). Ricorda la Corte come sia legittimoper il datore “il ricorrere alla collaborazione di soggetti(quale, nella specie, un'agenzia investigativa) diversi dalle guardieparticolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale, né,rispettivamente, di controllare l'adempimento delle prestazionilavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti,ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., direttamente o mediante lapropria organizzazione gerarchica”, purchè gli stessirientrino nei limiti delle garanzie dei diritti fondamentali dellavoratore, costituzionalmente garantiti (come, ad esempio, ildiritto alla libertà e alla dignità personale). Il controllo, inquesto senso, può essere anche occulto; il prestatore d'opera è“tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso delrapporto di lavoro”.

Data: 09/03/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi