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Cassazione: illegittima la condanna al mantenimento in assenza di espressa richiesta. In allegato il testo della sentenza



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5131 del 5 Marzo 2014.Quali sono i criteri, adottati dal giudice della separazione edel divorzio, per dedurre il tenore di vita dei coniugi,dunque procedere all'eventuale addebito di assegno di mantenimento?

L'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento insorge laddove il coniuge economicamente più debole, con le sue sole sostanze, non siain grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza dimatrimonio. Tale verifica va effettuata dal giudice del merito, ilquale procede all'esame degli elementi prodotti in corso di causa erileva, ove presente, la sensibile differenza tra le potenzialitàreddituali dei coniugi.

Ma il giudice della separazione non ha poteri illimitati e non può pertanto porre a carico di uno deidue coniugi l'onere di versare il mantenimento senza che l'altro ne abbia fatto espressa richiesta.

Nel caso dispecie infatti all'ex marito, beneficiario della casa coniugale, èstato imposto l'onere di versare il mantenimento alla ex moglie nonostante la stessa non ne avesse fatto domanda durante il giudizio di merito. “Inconferente è la deduzione dellamancata richiesta da parte di (…) di assegno, in sede diseparazione consensuale, atteso che la determinazione di assegnodivorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti invigenza di separazione dei coniugi”. Un chiaro principio che faemergere come il procedimento di divorzio sia autonomo eindipendente rispetto a quello, precedente, di separazione,consensuale o giudiziale. Infatti “il diniego dell'assegnodivorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi diseparazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dalmarito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il giudiceprocedere alla verifica del rapporto delle attuali condizionieconomiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale”.

Data: 10/03/2014 16:22:00
Autore: Licia Albertazzi