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Svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di malattia: illegittimo il licenziamento



Corte di Cassazione,Sezione Lavoro, sentenza 21 gennaio – 28 febbraio 2014, n. 4869.

Con sentenza non definitiva del 7 agosto 2008 la Corte d'appello diRoma, in riforma della precedente sentenza di primo grado, dichiarava l'illegittimitàdel licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro ad un propriodipendente, con conseguente reitegrazione dello stesso nel posto di lavoroprecedentemente occupato e con condanna al risarcimento di tutte leretribuzioni dal momento del licenziamento.

In verità, l'uomo dipendente dell'azienda ricorrente, con mansioni diautista e guardia giurata, era stato licenziato a seguito di contestazionedisciplinare per essere stato visto in abiti da cacciatore nei tre giorni incui era stato assente dal lavoro per malattia.

La Corte d'Appello, tuttavia non riteneva provata la tesi secondo cuiil dipendente, svolgendo attività di cacciatore nei giorni in cui era assenteper malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando laguarigione e causando il relativo danno al datore di lavoro. E, in ogni caso, non poteva affermarsi che siffatti episodi avrebbero potuto incrinare il vincolofiduciario in modo tale da costituire giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione di suddetta sentenzaproponeva ricorso l'azienda datrice di lavoro.

Il ricorso non è fondato !

«Secondo costante giurisprudenza l'espletamento di altra attività,lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato dimalattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fedenell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore dilavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di unascarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri dicura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativadell'inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento diun'attività ludica o lavorativa (per tutte Cass. 21 aprile 2009 n. 9474). Laprova della incidenza della diversa attività lavorativa o extralavorativa nelritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di taleattività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro».

Orbene, in assenza di prova dell'effettivo pregiudizio subito daldatore di lavoro al rientro del lavoratore dalla malattia, non può, in alcun modo, ritenersigiustificato il licenziamento.

Vai al testo della sentenza n. 4869/2014

Data: 07/03/2014 10:30:00
Autore: Sabrina Caporale