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Cassazione: anche se il godimento è limitato, il locatario che non consegna le chiavi deve continuare a pagare il canone



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 4563 del 26 Febbraio 2014. Cheaccade se, per fatto imputabile al locatore, l'immobileperde di valore e di fruibilità,condizionando il godimento dello stesso da parte del locatario? E'facoltà del locatario procedere alla risoluzione del contratto perinadempimento, ma ciò deve avvenire nelle modalità di legge.Inoltre, sarebbe stata fondamentale l'intervenuta interruzione delrapporto che lo lega all'immobile locato. Solo in questo modo risultapossibile, per il conduttore, smettere legittimamente di versare ilprezzo della locazione al proprietario. Non importa se l'eventolesivo sia ricondotto o meno all'azione (o all'omissione, come inquesto caso) del locatore.


Nelcaso di specie la società conduttrice, a seguito di crollo delsoffitto dell'immobile preso in locazione, aveva provveduto atrasferire i propri uffici in altro stabile; aveva dunque comunicatol'evento al proprietario, senza tuttavia “dichiararsipronta alla restituzione dei locali”.D'altra parte, a dire della società ricorrente (risultatasoccombente in grado d'appello) il locatore non si sarebbeadeguatamente attivato per procedere alla ristrutturazionedell'immobile. Mancava tuttavia la provadella restituzione dell'immobilenella disponibilità della locatrice, consistente sostanzialmentenella restituzione dellechiavi. Giurisprudenzacostante ha da sempre individuato in questa eventualità il momentodi concreto spoglio della disponibilità del conduttore a favore dellocatore; e restando – senza eccezioni – la disponibilità delbene al conduttore, questi deve correttamente provvedere a versare ilcanone dovuto. Il ricorso è rigettato.


Data: 03/03/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi