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Cassazione e Cassa forense: riconoscimento di continuità previdenziale e lesione dei diritti umani



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 4584 del 26 Febbraio 2014. E'legittimo considerare, ai fini pensionistici, la continuitàdi versamento di contributi alla Cassa forense per il periodotrascorso all'estero, anche se i redditi dichiarati in Italiasono stati pari a zero? La Cassazione Civile rispondeaffermativamente rigettando il ricorso presentato dalla Cassa forensenei confronti di un avvocato, confermando in tal modo la tutelagarantita dal nostro ordinamento alla mobilità internazionale deiprofessionisti. Nella specie sia in primo che in secondo grado igiudici di merito hanno confermato tale continuità rispetto allavoro prestato dall'avvocato in Australia per un periodo di tre anni(dal 1997 al 2000). Il giudice del merito ha confermato come ilcriterio che occorre prendere a riferimento, al fine distabilire la sussistenza o meno della continuità, sia non (solo) ilreddito prodotto ma l'esercizio della professione, desumibile,oltre che dal reddito, sicuramente da altri indicatori.


Pur dichiarando unreddito in Italia pari a zero l'interessato aveva continuato sia aversare i contributi che ad esercitare la professione.Tanto è bastato anche alla Suprema Corte per confermare lacorrettezza di interpretazione e motivazione fornita in grado diappello. “Una diversa interpretazione di questa e dei criteristabiliti dal Comitato dei delegati avrebbe leso il dirittodell'avvocato a lasciare il proprio paese, garantito dall'art. 13,secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti umani del1948”.

Data: 04/03/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi