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Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento: conseguenze civili e penali

I diversi strumenti coercitivi a disposizione degli aventi diritto nei confronti del coniuge che si sottrae agli obblighi di mantenimento


L'ordinamento giuridico offrediversi strumenti coercitivi agli aventi diritto nei confronti del coniugeche si sottrae agli obblighi di mantenimento dei figli e dell'altro coniugefissati a seguito di separazione o divorzio.

La fonte di tali obblighi sirinviene, nell'art. 337-ter c.c. (novellato dal D.lgs. n. 154/2013) cheribadisce l'inderogabile dovere, sancito dalla Costituzione, di mantenimento,cura, educazione, istruzione e assistenza dei genitori nei confronti dellaprole, affidando al giudice il compito di fissare "la misura e il modocon cui ciascuno di essi deve contribuire" e nell'art. 156 c.c.,il quale prevede che: "il giudice, pronunziando la separazione,stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione ildiritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento,qualora egli non abbia adeguati redditi propri", determinando anche inrelazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, l'entità di talesomministrazione.

L'inadempimento dell'obbligodel mantenimento rileva sia in sede penale, con le appositeconseguenze previste dall'art. 570 c.p., che in sede civile, attraversole tutele apprestate al coniuge e ai figli aventi diritto al pagamentodell'assegno, dalle disposizioni generali in materia di esecuzione e dai rimediapprontati ad hoc dall'art. 156 c.c.

Il concetto di inadempimento

I casi di mancato pagamentodell'assegno di mantenimento, sia nei confronti del coniuge che dei figli, sononumerosissimi. Lo scopo principale dei rimedi approntati sia in sede civile chepenale dall'ordinamento è, pertanto, quello di garantire agli aventi dirittola disponibilità tempestiva delle somme necessarie al loro mantenimento evitandocosì che l'inadempimento costituisca grave pregiudizio alle esigenze di vitadel coniuge e soprattutto della prole.

Il presupposto di base perl'applicabilità dei rimedi coercitivi è l'inadempimento dell'obbligato.

Sul concetto di inadempienza,si sono susseguiti nel tempo divergenti indirizzi giurisprudenziali, tesi adestenderne l'operatività. Per l'orientamento prevalente, l'inadempienza nontempestiva e tardiva, o, addirittura isolata, nel pagamento della sommadovuta, è motivo sufficiente a ritenere frustrata la funzione stessa cuiadempie il mantenimento e dunque a conferire la legittima facoltà all'aventediritto di adire l'organo giudicante per l'applicazione dei rimedi fissatidall'art. 156 c.c. In particolare, in sede civile, anche alcuni giorni diritardo sono ritenuti sufficienti per far dubitare della futura regolaritàdell'adempimento (v. Cass. n. 12204/1998), mentre in sede penale, il meroritardo, qualificato come "inadempimento non grave", escludeil reato di cui all'art. 570 c.p., poiché per la realizzazione di talefattispecie è richiesta anche la volontarietà di non versare e la presenza diun inadempimento grave (anche totale o parziale).

In ogni caso, spetta algiudice valutare se il comportamento dell'obbligato sia idoneo o meno ad esserevalutato come inadempimento (ad esempio, ricostruendo i tempi e le modalitàdei pagamenti già effettuati), mentre è onere dell'avente diritto provare ilcontrario.

Conseguenze civili

Anche quando non costituiscereato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, rileva quale illecitocivile, offrendo al coniuge più debole (ed anche ai figli, sulla base deirilievi di legittimità operati dalla Corte Costituzionale sulla disposizionecodicistica) le seguenti tutele specifiche previste dall'art. 156 c.c.:

- Ordine di pagamentodiretto: in caso di inadempienza, gli aventi diritto al mantenimento exart. 156, 6° comma, c.c., possono fare istanza al giudice affinché egli ordinia terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all'obbligato (come,ad esempio, il datore di lavoro o l'Inps) che una parte di queste vengadistratta agli aventi diritto. Relativamente al quantum, dottrina egiurisprudenza ritengono che la parte dei crediti vantati debba rispondereall'esigenza di evitare la privazione del sostentamento degli aventi diritto,ma è potere del giudice disporre anche il pagamento diretto della somma interadovuta dal terzo, ove ciò realizzi l'assetto economico fissato con laseparazione o il divorzio;

- Sequestro: A frontedell'inadempienza, altro rimedio a favore degli aventi diritto è il sequestrodi parte dei beni dell'obbligato, previsto sia dall'art. 156 c.c. che dall'art.8, ultimo comma, della legge sul divorzio (n. 898/1970). Si tratta di unprovvedimento di natura non cautelare che, a differenza del sequestro conservativo, presupponel'esistenza di un credito già dichiarato anche in via provvisoria e nonrichiede il periculum in mora;

- Ritiro del passaporto:altro rimedio apprestato a favore degli aventi diritto è il ricorso al giudicetutelare affinchè lo stesso disponga il ritiro del passaporto al coniugeobbligato al mantenimento. Si tratta di uno strumento poco utilizzato nellapratica che tuttavia ha lo scopo, attraverso le diverse limitazioni derivantidall'applicazione di tale misura, di indurre all'adempimentodell'obbligo.

È da precisare, infine, che,nei casi di separazione e divorzio le condanne al pagamento di sommerelative agli obblighi di mantenimento, ancorché stabilite in viaprovvisoria, sono caratterizzate dall'immediata esecutorietà,rappresentando conseguentemente titoli esecutivi in virtù dei quali gli aventidiritto possono agire per la riscossione delle somme spettanti, potendo altresìaggredire, in caso di inadempienza, anche i beni dell'obbligato con ilpignoramento (mobiliare o immobiliare) per le somme via via maturate.

I rimedi in pratica

Vediamo quindi, in pratica, come è possibile avvalersi ditali rimedi avverso l'ex coniuge che si sia reso inadempiente rispetto alsuo obbligo di mantenimento.

Con riferimento,innanzitutto, all'ordine di pagamentodiretto, esso va richiesto con ricorso al giudice del luogo di residenzadel soggetto a favore del quale l'obbligazione va eseguita, da presentarsidietro necessaria assistenza di un procuratore munito di procura speciale. Adesso vanno allegati lo stato di famiglia e di residenza dei coniugi e la copiaautentica del verbale di separazione consensuale omologata o della sentenza diseparazione.

Con le stesse modalità puòessere richiesto anche il sequestro dibeni o somme dell'obbligato inadempiente.

Venendo, invece, al ritirodel passaporto, il suo presupposto va rinvenuto nella circostanza che,laddove due coniugi abbiano figli minori, ognuno di essi, per poter espatriare,deve essere autorizzato dall'altro o, in mancanza, dal giudice tutelare.

Una ragione che permette a unconiuge di non apprestare il proprioconsenso al rilascio del passaporto o di revocarlo è proprio il mancatoadempimento da parte dell'altro coniuge dei suoi obblighi alimentari.

Se, quindi, il consenso è giàstato dato, ciò che occorre fare, se si vuole tutelare in tal modo le proprieragioni, è recarsi presso la questura diriferimento e rilasciare una semplice dichiarazione.

Il genitore al quale è stato negato o revocato il passaporto potràtuttavia rivolgersi al giudice tutelare. In tal caso, quest'ultimoconvocherà dinanzi a sé le parti e valuterà l'opportunità di autorizzarecomunque l'espatrio, anche solo in via temporanea.


Conseguenze penali

L'inadempimento costituisce,altresì, reato penale, entro i limiti fissati dall'art. 570 c.p., modificatodal D. Lgs. n. 154/2013, che sanziona chiunque "si sottrae agliobblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualitàdi coniuge" con la pena della reclusione fino a un anno o con la multada euro 103 fino a 1.032, stabilendo l'applicabilità congiunta di dette pene achi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmenteseparato per sua colpa".

Si tratta, pertanto, di un reatoche si configura non già in presenza di una qualsiasi omissione dipagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice ma quando taleomissione priva materialmente il coniuge o i figli dei mezzi di sussistenza,determinando una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà gli aventidiritto in ordine alle primarie esigenze della vita.

La violazione degli obblighidi assistenza familiare, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativodell'art. 12-sexies della l. n. 898/1970 operato dall'art. 3 della l. n.54/2006, ha portato la giurisprudenza a ritenere che il mancato pagamentodell'assegno di mantenimento in favore dei figli integri di per sé illecitopenale (anche senza gli accertamenti ulteriori richiesti dall'art. 570 c.p.),mentre in merito alle conseguenze penali derivanti dall'omesso pagamento afavore del coniuge, è pacifico che, oltre alla verifica in ordineall'effettiva capacità dell'obbligato di adempiere all'obbligazionegiudizialmente imposta (ad esempio, nel caso in cui lo stesso versi in stato didisoccupazione e abbia un'indennità insufficiente a provvedere almantenimento), occorre accertare se l'omissione abbia fatto venire menoeffettivamente i mezzi di sussistenza e se la violazione sia imputabile allavolontà dell'uomo e non all'oggettiva impossibilità.

La revisione dell'assegno

Di fronte all'impossibilitào alla grave difficoltà di far fronte al versamento dell'assegno dimantenimento, la legge conferisce al coniuge obbligato la possibilità dichiedere la modifica e/o la revisione del "quantum".

Secondo il comma 7 dell'art. 156 c.c.,qualora sopraggiungano giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte,può infatti disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati inordine all'assegno di mantenimento.

Data: 27/02/2014 16:40:00
Autore: Il diritto in pillole