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Ammonimento ex art. 709 ter c.p.c.: inammissibile il ricorso per Cassazione vista la sua natura meramente esortativa.



Corte di Cassazione, Sezione I Civile,sentenza 12 novembre 2013 – 21 febbraio 2014, n. 4176.


Con sentenzadella Corte d'Appello di Campobasso, veniva emesso, ai sensi dell'art. 709 terc.p.c, ammonimento e relativa sanzione pecuniaria in favore della Cassa delleammende, nei confronti di una donna, la quale unica affidataria dei figliminori, “avrebbe mantenuto costantemente un atteggiamento ostruzionistico e diresistenza rispetto ai rapporti tra l'altro genitore ed i figli minori edall'esercizio del diritto di visita, ancorché previsto con modalità protette”.

Per la soluzione delle controversie – sancisce l'art. 709ter cit. -insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale odelle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento incorso. (…) A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta iprovvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunquearrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento dellemodalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può,anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre ilrisarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, neiconfronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento diuna sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dalgiudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Ebbene, «Ilgenitore affidatario, secondo la Corte d'Appello, aveva il dovere morale egiuridico di promuovere attivamente e costantemente il riavvicinamento deifigli al genitore non affidatario, dal momento che la sua capacità genitorialesi doveva misurare alla luce della capacità (o buona volontà) di garantire ilpiù possibile le frequentazioni dei figli con l'altra figura genitoriale.Deponeva, [tuttavia] in senso contrario a tale capacità, la propensione delgenitore affidatario, [il quale al contrario tendeva] a scaricare i propriconflitti sul rapporto tra i minori e l'altro genitore, fino al punto dideterminare l'eliminazione di tale rapporto, come costantemente riscontrato (…)».

Sicché,avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione, la madre affidataria,ivi affidandosi ad un unico motivo di ricorso, quale la contestazione, allaluce del materiale probatorio raccolto, dell'inflizione dell'ammonimento edella relativa sanzione pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c.

Sul puntol'intervento della Cassazione.

«Deveaffermarsi, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per cassazioneavverso il provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. che si esauriscanell'ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e lamancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili (Cass. 21718 del2010). Deve, al contrario ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso percassazione avverso la sanzione pecuniaria, così come stabilito di recente dallasentenza n.18977 del 2013, alla luce della quale "il provvedimento emessoai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nellacontroversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestàgenitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato alrisarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suocarico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esitodella fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalitàdi affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111Cost."».

Data: 26/02/2014 10:00:00
Autore: Sabrina Caporale