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L'appellabilità delle sentenze nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative



di Marco Massavelli - L'articolo23, legge 24novembre 1981, n. 689 ha, da sempre, disciplinato il procedimentorelativo al giudizio diopposizione avanti al giudice di pace(o al tribunale, nei casi specificati dall'articolo 22-bis) neiconfronti dell'ordinanza-ingiunzioneemessa per le violazioniamministrative.La sentenza 19 febbraio 2014, n. 3902, della VI° Sezione civiledella Corte di Cassazione consente alcune riflessioni sulle modificheapportate all'articolo 23, legge 689/81, dal 2006 ad oggi.


Originariamente,l'articolo 23 sanciva che la sentenza del giudice di pace (o deltribunale) era inappellabile, ma era ricorribile per Cassazione. Conle modifiche apportate dall'articolo 26, decreto legislativo 2febbraio 2006, n. 40, applicabile alle ordinanze pronunciate e allesentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006, il ricorso direttoper cassazione “èesperibile soltanto nei confronti dell'ordinanza del Giudice diPace che dichiara inammissibile l'opposizione alla sanzioneamministrativa per proposizione del relativo ricorso oltre iltermine”di cui all'articolo 22, legge 689/1981, mentre l'unicomezzo di impugnazione ordinarioavverso sentenze e ordinanze del giudice di pace è costituitodall'appello.Con il decreto legislativo1 settembre 2011 , n. 150, sono stati infine abrogati l'articolo 22(è rimasto un solo comma, che stabilisce che l'opposizione control'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che disponela sola confisca è regolata dall'articolo 6, del decretolegislativo 1° settembre 2011, n. 150),gli articoli 22-bis e 23 completamente: le opposizioniall'ordinanza-ingiunzione per tutte le violazioni amministrative eal verbale di accertamento delle violazioni amministrative di cui alcodice della strada sono, ora, disciplinate dagli articoli 6 e 7,decreto legislativo 1° settembre2011, n. 150. Non facendosi più riferimento alla procedura diappello o ricorso in cassazione, si ritiene, quindi applicabilela procedura generale prevista dal codice di procedura civile.

Data: 16/03/2014 11:40:00
Autore: C.G.