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Cassazione: l'intervenuta pronuncia di nullità del matrimonio fa venir meno addebito e diritto al mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 3998 del 19 Febbraio 2014. Alfine di far guadagnare alla sentenza ecclesiastica piena efficacianell'ordinamento italiano, i Patti Lateranensi – così comemodificati dagli “accordi di Villa Madama” del 1984 –richiedono che la Corte d'Appello territorialmente competente esaminila sentenza interessata al fine di individuarne eventualiincompatibilità sulla base degli articoli 796 e 797 cod. proc. civ.,oggi abrogati ma pur sempre efficaci in questa particolarecircostanza. Nel caso di specie la Cassazione chiarisce quali sianogli effetti, sul processo di separazione personale in corso,dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza ecclesiasticaconfermante la nullità del matrimonio concordatario. Nel casodi specie tale pronuncia ecclesiastica è intervenuta nelle more delgiudizio d'appello; e il marito, già condannato al versamentodell'assegno periodico di mantenimento, ha contestato in Cassazioneche il giudice del merito potesse adottare tale decisione in presenzadi sentenza di nullità matrimoniale. Ogni statuizione in questosenso sarebbe stata travolta dall'effetto del passaggio in giudicatodi tale sentenza.


In particolare secondo laSuprema Corte “il passaggio in giudicato, in pendenza delgiudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rendeesecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità delmatrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno ilvincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia delcontendere in ordine alla domanda di separazione personalee alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno dimantenimento, adottate nel processo e non ancora divenuteintangibili”. Tali statuizioni richiedono infatti, comepresupposto essenziale, la validità del matrimonio contratto; dunqueil venir meno a monte di tale vincolo comporta una nullità radicaledi tutti i rapporti. Rimane potere discrezionale del giudice dimerito il compensare completamente o parzialmente le spese di liteproprio per il verificarsi di circostanze particolari chegiustifichino la decisione.


Data: 24/02/2014 19:00:00
Autore: Licia Albertazzi