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Amministratore di condominio: unico referente della collettività' dei condomini verso i creitori.



Corte di Cassazione, Sezione VI Civile,ordinanza 22 gennaio – 17 febbraio 2014, n. 3636.

“L'amministratoredi Condominio assume la qualità di necessario rappresentante della collettivitàdei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi per laconservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettivitàcondominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi, così che nonè idoneo ad estinguere il debito pro quota del singolo condomino, il pagamentodiretto eseguito a mani del creditore del Condominio le volte in cui ilcreditore dell'ente di gestione non si sia a sua volta munito di titoloesecutivo nei confronti del singolo condomino”.

Ad affermaloè la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3636 dello scorso 17febbraio 2014.

Sentenza che giunge all'esito di un procedimento avviato al fine di far accertare l'avvenutopagamento della propria quota di spese condominiali che il convenuto dichiarava di aver già corrisposto all'amministratore di condominio medesimo.

Ebbene, lavicenda giungeva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione in questi termini: secioè, fosse vero che il pagamento di ciascuna delle quote di cui ogni singolocondomino è debitore debba avvenire o meno "per le mani" dell'amministratore enon già in quelle del terzo creditore.

Sicché laCorte, richiamando espressamente la decisione delle Sezioni Unite n.9148 del2008, nonché la più recente sentenza n.21907/2011, ha così affermato ilprincipio per cui, “ponendosi il Condominio, nei confronti dei terzi, comesoggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini –attinenti alle parti comuni – l'amministratore dello stesso” andrà consideratoquale unico referente della collettività dei condomini per pagamenti di questi ultimi verso i terzi creditori.

Data: 22/02/2014 09:02:00
Autore: Sabrina Caporale