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Cassazione e parti comuni: quando opera il principio di condominialità?



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 3908 del 19 Febbraio 2014.Circostanza addotta nel caso in oggetto è l'indebito ampliamento, inambito condominiale, di due garage di proprietà esclusiva di duediverse famiglie, le quali avrebbero allargato i loro spazi invadendoun'area di proprietà condivisa. Proponevano dunque azione di messain pristino altri condomini interessati; resistevano gli interessaticontestando l'avvenuto ampliamento, in quanto gli stessi avrebberopreso possesso dei garage nello stato in cui si sarebbero trovatiall'atto di vendita. Se in primo grado il giudice del merito eragiunto ad un rigetto della domanda proposta poiché non avrebbeoperato la presunzione di condominialità dei luoghi di cuiall'art. 1117 cod. civ., tale statuizione era stata ribaltata inappello. La Suprema Corte, ritenendo manifestamente fondate ledoglianze dei ricorrenti, decide con ordinanza direttamente insezione filtro.


La corte di merito,al fine di stabilire se sussistesse o meno la presunzione dicondominialità di cui all'art. 1117 cod. civ., avrebbe dovuto tenerconto della effettiva e concreta destinazione funzionale ad usocollettivo degli spazi in questione, in un contesto nel quale ilcondominio risultasse già costituito”; in sintesi, dunque, èrimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione dicondominialità delle aree interessate, sulla base dell'articolosopra citato. Tale presunzione opera nel momento in cui siadimostrata una concreta destinazione funzionale comune della cosa.Nel caso di specie è chiaramente emerso come il costruttore abbiavolontariamente disatteso un titolo amministrativo esistente a monte,il quale avrebbe adibito le aree contestate a corridoio garagecomune; tuttavia tale violazione, a dire della Suprema Corte,resterebbe soltanto “sulla carta”, essendo i ricorrenti entratiin possesso dei beni di loro proprietà con destinazioni specifiche,decise già a monte dal costruttore. Non esistendo i presupposti dioperatività della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. eravvisata dunque violazione di legge, il ricorso viene accolto e lasentenza cassata con rinvio.

Data: 24/02/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi