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Perizia calligrafica: non e' mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità' della sottoscrizione.



Corte di Cassazione, Sezione II Civile,sentenza 4 dicembre 2013 - 12 febbraio 2014, n. 3207.

«E invero,come è stato più volte affermato da questa Corte, nel procedimento diverificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbiadisposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta,ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ognialtro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze dellaprova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le variefonti di accertamento della verità (Cass. 20-4-2007 n. 9523; Cass. 20-5-2004 n.9631; Cass. 1-3-2002 n. 3009). La consulenza grafologica, infatti, noncostituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità dellasottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art.217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essereeffettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediantel'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28-4-2005 n. 8881; Cass.29-1-2003 n. 1282; Cass. 11-6-1991 n. 6613)».

Ad affermaloè la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3207 del 12 febbraio 2014.Sentenza pronunciata al termine di un procedimento instaurato per la condanna, aisensi dell'art. 2932 c.c., di un preliminare di compravendita rimastoinadempiuto.

Le parti,eredi del sottoscrittore del citato preliminare, lamentavano chela Corte territoriale, in funzione di giudice dell'Appello, avesse ritenutoprovata l'autenticità della sottoscrizione apposta dal loro ascendente, sulla base delladeposizione testimoniale resa dall'avv. (…) che dichiarava di averpersonalmente redatto la scrittura, raccogliendo le firme dei contraenti, appostein sua presenza; ed, escludendo, in tal modo, la necessità di ricorrere adindagini grafologiche sul documento, come in atti formalmente richiesto.

Sul punto la pronuncia della Cassazione.

Data: 19/02/2014 10:00:00
Autore: Sabrina Caporale