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Condominio: Cassazione, non occorre l'unanimità per lo scorporo millesimale di un immobile



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 3221 del 12 Febbraio 2014. E'legittima la delibera assembleare, approvata a maggioranza enon all'unanimità, che scorpora un immobile per attribuirload altra porzione condominiale ai fini del riparto delle spese?La delibera, nello specifico, contemplava la separazione di un boxauto da una scala per attribuirlo ad altra scala del fabbricato.Impugna tale delibera un condomino, lamentando illegittimo aumentodelle spese a proprio carico, giungendo a proporre ricorso inCassazione.

Secondo la Suprema Corte“nel condominio l'atto di approvazione delle tabellemillesimali, come quello di revisione delle stesse, non hanatura negozialeedè dunque applicabile al caso di specie l'art. 1136 cod. civ.,secondo comma. Non vi sarebbe nemmeno violazione dell'art. 1123 cod.civ. poiché la norma non regola “le concrete modalità dideterminazione dei millesimi”; i millesimi sono infattiespressione del valore di ogni piano o porzione di piano; lascissione del box, convertito in rispettivi millesimi, può esserecorrettamente ritenuta azione per cui sia sufficiente la maggioranzasemplice. Infine, “nel caso di un edificio con più scale lespese per la manutenzione delle scale sono ripartite tra il gruppodei condomini che ne trae utilità e non risulta che tale criteriosia stato violato”. Essendostato concretamente applicato questo principio cardine, il ricorsoviene rigettato.

Data: 15/02/2014 16:00:00
Autore: Licia Albertazzi