Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Come ci si deve comportare in caso di incidente stradale

Cosa fare in caso di incidente stradale. Una guida pratica


Quando si viene malauguratamente coinvolti in un incidente stradale, ci sono alcune norme comportamentali che è importante conoscere per poter affrontare serenamente la situazione e adottare, ove necessari, interventi tempestivi, nell'attesa dei soccorsi qualificati.

Obbligo di soccorso

[Torna su]


È importante, per prima cosa, accertarsi che non vi siano feriti. Com'è noto, esiste uno specifico obbligo di legge, sancito dall'art. 189 del Codice della strada che recita: "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". È ovvio che, se non si posseggono competenze sanitarie, l'assistenza concerne tutte le azioni finalizzate ad attenuare le conseguenze dell'incidente chiamando immediatamente i soccorsi. Il mancato rispetto dell'obbligo sopracitato comporta conseguenze dal punto di vista penale, essendo punito con la reclusione e le sanzioni civili accessorie. Naturalmente, ogni altra persona che transita sul luogo dell'incidente, pur non avendo l'obbligo di fermarsi ai sensi del sopracitato articolo, è tenuta a prestare aiuto ai feriti per non incorrere nell'omissione di soccorso prevista dall'art. 593 del c.p.

Spostamento dei mezzi o segnalazione del pericolo

[Torna su]

Dopo aver assistito gli eventuali feriti, altro obbligo fissato dall'art. 189 del C.d.s. per le persone coinvolte nell'incidente è quello di porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione, adoperandosi, al contempo, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per ricostruire la dinamica e l'accertamento delle responsabilità.
Ove possibile, pertanto, occorre evitare intralcio alla circolazione provvedendo sollecitamente a rimuovere l'ingombro spostando i veicoli fuori dalla carreggiata o al margine destro della strada, ovvero, se i danni riportati sono tali da non consentirne lo spostamento, occorre segnalare adeguatamente il pericolo, con l'apposito segnale di emergenza (c.d. "triangolo") nell'attesa dell'intervento delle forze dell'ordine (Polizia municipale; Carabinieri, Polizia di Stato).

Fornire le generalità ai danneggiati e alle forze dell'ordine

[Torna su]

Altro obbligo dei conducenti, previsto dall'art. 189 C.d.s. è quello di fornire le proprie generalità e ogni altro elemento utile ai fini risarcitori (dati anagrafici; patente; targa e assicurazione del veicolo; ecc.), alle persone danneggiate; raccogliere, se possibile testimonianze da chi era presente all'incidente (anche i passeggeri trasportati possono fare da testimoni); nonché rimanere a disposizione delle forze dell'ordine, nell'ipotesi di un loro intervento, fornendo le informazioni richieste. Anche laddove non necessario, l'intervento delle autorità è auspicabile, soprattutto in caso di dinamiche controverse per poter effettuare tutti i rilievi del caso ed accertare le responsabilità (i rilievi contribuiranno a formare l'apposito verbale di incidente, richiedibile in copia dagli interessati con domanda scritta al comando di polizia intervenuto); in alternativa, è sempre consigliabile scattare delle foto dell'accaduto (veicoli coinvolti e relativi danni, luogo in cui è avvenuto il sinistro, condizioni del manto stradale, eventuali segni sull'asfalto, lesioni dei feriti; ecc.).

La denuncia del sinistro

[Torna su]

Sull'assicurato che abbia subito danni alla propria autovettura e voglia far valere il proprio diritto al risarcimento, oltre allo specifico onere di legge che impone di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ex art. 1914 c.c., incombe un ulteriore obbligo: entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, egli deve denunciare l'incidente stesso al proprio assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto (salvo che questi ultimi non siano già intervenuti nelle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro).

Il "Cid" e la procedura ordinaria

[Torna su]
Data: 07/03/2014 16:00:00
Autore: Il diritto in pillole