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Ordinanza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. : no all'esecuzione forzata per spese straordinarie.



Di Maurizio Tarantino - Cassazione Civile sentenza n. 2815 del 7 febbraio 2014.L'art. 30 della Costituzione si apre con la fondamentale ed inequivocabile disposizione secondo la quale: ‘‘è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio'. Tale disposizione viene confermata ed attuata dal legislatore attraverso differenti norme dettate all'interno del codice civile, come l'art. 147 c.c., 148 c.c., 155 c.c. e da ultimo l'art. 315 bis, comma I°, come modificato dall'importante riforma dettata con legge n. 219 del 2012, finalizzata a garantire una totale equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Ildovere di mantenere i figli minorenni o maggiorenni non economicamenteautosufficienti, come la giurisprudenza ha più volte sottolineato (in tal senso Corte Cass.,sez. I, n. 15063, del 22.11.2000; Cass. civ., sez. I,n. 10124, del 26.05.2004; Cass. civ., sez. I, n.6197; 22.03.2005), trova il proprio fondamento nel fattostesso della procreazione e non certo nel tipo di legame sentimentale egiuridico sussistente tra i genitori. Da tale circostanza consegueautomaticamente che nei casi di crisi familiare tali doveri persistono ed il loroadempimento debba essere ancor meglio garantito.

L'adozionedei provvedimenti giudiziari, sia quelli presidenziali provvisori ed urgentisia quelli definitivi al termine del processo, concernenti la regolamentazionedelle modalità di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figlisuscita problematiche sotto diversi aspetti, tra i quali: rapporto tramantenimento diretto e corresponsione di un assegno periodico perequativo;determinazione del quantum del potenziale assegno in base alle condizioniposte all'art. 155 comma IV. c.c.; differenziazione tra ‘‘spese ordinarie' e ‘‘spesestraordinarie' e così via.

Invero,qualora il giudice della separazione abbia stabilito che il genitore nonaffidatario debba contribuire al pagamento delle spese straordinarie (adesempio le spese mediche), tale provvedimento rappresenta un titolo esecutivo (potrebbe trattarsi sia della sentenza diseparazione/divorzio, sia del decreto di omologa sia di altro provvedimento dinatura provvisoria, come l'ordinanza presidenziale emessa in prima udienza).

L'altroconiuge, pertanto, potrà agire in via esecutiva senza bisogno di una ulteriorepronuncia giurisdizionale. Sarà chiaramente suo onere, in caso di contestazioneda parte dell'obbligato, dimostrare l'effettiva entità della spesa per cuiagisce, mediante l'esibizione di opportuna esibizione. (In tal senso Cassazione. 11316/2011).

Nellavicenda in esame, il Giudice di pace di Terni, decideva sull'opposizioneproposta dal marito all'esecuzione promossa dalla moglie per il rimborso del50% delle spese mediche e scolastiche relative ai figli minori, così comestabilito dal Presidente del Tribunale in sede di separazione.

Alriguardo il giudicante rigettava l'opposizione ritendo che il provvedimentofosse eseguibile in relazione alle somme richieste, in quanto credito astrattamenteliquido e determinato nel suo ammontare. Inoltre, secondo il giudicante delmerito, il titolo esecutivo poteva ritenersi eseguibile anche per speseanteriori al procedimento a causa del suo minimo importo.

Ebbene,la Suprema Corte di Cassazione con la sentenzan. 2815 del 7 febbraio 2014, confermando l'orientamentogiurisprudenziale in materia, accogliendo così parzialmente il ricorso di unpadre che si opponeva all'esecuzione promossa dalla moglie, sottolinea che lanatura di titolo esecutivo, riconosciuta dall'articolo 189 c.pc. all'ordinanzapresidenziale, riguarda le obbligazioni già definite in tale provvedimenti (adesempio il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli) ma non anche le spese che devono essereaffrontate in futuro.

Allaluce di tutto quanto innanzi esposto, gli Ermellini cassando con rinvio lasentenza impugnata, precisano che se ilconiuge separato non adempie all'obbligo di rimborso pro quota delle spesestraordinarie sostenute dall'altro per i figli, previsto dall'ordinanza con cui ilPresidente del Tribunale assume i provvedimenti provvisori in sede diseparazione personale, non si puòprocedere direttamente con l'esecuzione forzata. A tal fine, infatti, occorre un nuovo provvedimento giudiziale cheaccerti l'esistenza delle condizioni che determinano l'insorgenza dell'obbligodi versare le spese e ne determini l'esatto ammontare.

Maurizio Tarantino

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Data: 10/02/2014 11:30:00
Autore: Maurizio Tarantino