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Condominio: Cassazione, se i lavori sulle parti comuni non cambiano la destinazione il singolo non può opporsi



di Licia Albertazzi - Corte diCassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 343 del 10 Gennaio2014. Il singolo condomino non può opporsi all'esecuzione dilavori su parti comuni se gli stessi sono destinati adimplementare l'utilizzo delle stesse, lasciando immutata laloro consistenza e destinazione. Questo il principio didiritto confermato nell'ordinanza in esame. Nel caso di specie, aseguito di rigetto della domanda in primo e in secondo grado, ilcondomino ricorre in Cassazione al fine di ottenere l'annullamentodella delibera condominiale che autorizzava tali lavori, nella speciela realizzazione di nuove aperture di aerazione nelle autorimessesottostanti il campo da tennis condominiale. Egli lamenta laviolazione dell'art. 1102 cod. civ., norma regolantel'utilizzo della cosa comune.


La SupremaCorte, nel trattare la questione in camera di consiglio – stante larilevata infondatezza del ricorso – conferma che i lavoriautorizzati corrispondevano anche alle esigenze del condominio, “cheaveva interesse ad adeguata areazione in caso di incendio”;inoltre, la ridotta portata degli interventi non avrebbe in alcunmodo potuto alterare la destinazione originaria del bene comune. Ilricorrente non è stato in grado di provare – gravando suquesto soggetto il relativo onere – l'effettivo pregiudizioche sia il singolo che gli altri condomini avrebbero ricevuto dalporre in essere tali modifiche; ciò, unitamente alle altrecircostanze sopra descritte, giustifica l'esame della vicenda e lasoluzione diretta della sezione filtro.

Data: 08/02/2014 12:10:00
Autore: Licia Albertazzi