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Cassazione e sicurezza sul lavoro: la responsabilità del datore di lavoro cessa solo col rischio elettivo. Il concetto di “preposto”



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 2455 del 4 Febbraio 2014. Lasentenza in oggetto offre numerosi spunti di riflessione sul temadella prevenzione degli infortuni sul lavoro. In generale, nelnostro ordinamento, è onere del datore di lavoro (o della persona dalui nominata) provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, alfine di evitare che gli stessi operino senza quelle precauzioninecessarie a garantire la loro sicurezza. Ciò poiché il datoredi lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore,sia quando quest'ultimo ometta di adottare le opportune precauzioni(ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guantiprotettivi), sia quando il primo ometta del tutto la vigilanza circal'adeguamento dei dipendenti alla normativa vigente. Il datore dilavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui vengaintegrato il c.d. “rischio elettivo”, intendendosi contale termine la circostanza per cui, con un comportamentoassolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisceprovocando danni a se stesso e ad altri. L'onere di provare lasussistenza del rischio elettivo grava sul datore di lavoro.


Nel caso di speciel'infortunio è stato causato dalla caduta di un operaio, impegnatonell'esecuzione di alcune opere di montaggio e smontaggio, daun'impalcatura. Per questo tipo di lavoro è indispensabile che ilsoggetto sia dotato di cintura di sicurezza, debitamente agganciata,qualora non sia possibile disporre di impalcature di protezione o diparapetti. Se dagli atti di causa – attinti anche dal correlatoprocedimento penale – risulta che il lavoratore svolgeva la propriaattività senza indossare né osservare idonee misure di prevenzione,allora la responsabilità dell'infortunio resta totalmente a caricodel datore di lavoro. Relativamente al riparto di responsabilitàtra datore e altri responsabili afferma la Suprema Corte che“ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in viagerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura delpreposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di unaattività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghesecondo vari gradi di responsabilità, e presuppone unospecifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, conmansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo dilavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compitioperativi nell'ambito dei criteri prefissati”.Il termine “preposto”non può quindi essere esteso all'operaio professionalmente piùanziano della squadra, il quale, sebbene conservi esperienza maggiorerispetto agli altri dipendenti, non gode di delega apposita né si èimpegnato in specifico addestramento da capo squadra con i poteri didirezione e controllo esecutivo che ne derivano.

Data: 09/02/2014 10:30:00
Autore: Licia Albertazzi