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Cassazione: anche se in cassa integrazione, il marito che acquista auto di lusso deve pagare il mantenimento



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione sesta, ordinanza n. 2537 del 5 Febbraio 2014.L'assegno di mantenimento,dovuto a beneficio dei figli maggiorenni nonancora economicamente indipendenti, puòessere revocato o diminuito a seguito della messa in cassaintegrazione dell'obbligato? La circostanzache lo stesso sia titolare di auto di lussoinfluisce sugli interessi giuridici del caso?

La sezionefiltro della Suprema Corte ripercorre la vicenda processuale,rilevando come dalle prove fornite nei gradi di merito fosse emersoche il reddito complessivo dell'onerato era ben maggiore rispetto aquello dichiarato. Oltre al reddito dovuto alla cassa integrazioneegli disponeva di entrate aggiuntive in nero,nonché del godimento della casa coniugale.Contesta la moglie separata che tale bene potrebbe garantireulteriore reddito poiché sarebbe possibile destinare partedell'immobile alla locazione. Inoltre, il ricorrente avrebbeprovveduto ad acquistare, in tempi recentissimi, un'auto qualificatadi lusso.

Non si comprende come, col reddito dichiarato, avrebbepotuto permettersi una tale spesa. Ottenuto un primoridimensionamento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto afavore di moglie e figlie, l'interessato impugna anche tale sentenzamirando ad una revoca totale dell'obbligo. La Cassazione tuttavia nonravvisa alcuna violazione di legge, né difetto di motivazione,poiché nell'adottare la propria decisione la Corte d'appello hatenuto debitamente conto dell'intervenuta variazione della situazionelavorativa dell'obbligato. Inoltre, tali circostanze devono esserebilanciate con lasituazione propria della moglie, la quale, a causa delle pessimecondizioni di salute, risulta fortemente penalizzata sul pianolavorativo; e delle figlie, non ancora produttive di autonomoreddito. Il giudice di legittimità, verificata l'assenza di vizi,non può sindacare nel merito le scelte del precedente giudice; ilricorso è quindi rigettato.

Data: 08/02/2014 08:37:00
Autore: Licia Albertazzi