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Separazione: non c'e' lesione alla legittima aspettativa del cittadino cattolico alla definizione della controversia in sede ecclesiastica piuttosto che in quella civile.



Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 30 gennaio2014, n. 2089.

Tra il giudizio dinullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazionedegli effetti civili dello stesso non sussiste alcun rapporto dipregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso acausa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione (Cass. civ.,sezione I, n. 11020 del 25 maggio 2005 e n. 24990 del 10 dicembre 2010), postoche trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni didiversa natura e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi.

Pertanto, impugnare una sentenza di divorzio alsolo fine di impedire la formazione del giudicato sulla dichiarazione discioglimento del matrimonio in sede civile e, in attesa della pronunciadefinitiva sull'annullamento del giudice ecclesiastico, costituisce ipotesi dilite temeraria ex art. 96 c.p.c.

A dirlo è la Cassazione con la recente sentenza n. 2089del 30 gennaio 2014.

Oggetto del giudizio, il motivo di gravame propostodall'ex coniuge avverso la sentenza non definitiva di cessazione degli effetticivili del matrimonio.

Nella specie, quest'ultimo, lamentava di esserstato leso nella sua qualità di cattolico praticante allorquando, la pronuncia di scioglimento agli effetti civili del matrimonio avesse anticipato l'esito del giudiziorotale di annullamento ancora in corso e, per tali motivi, proponeva domandariconvenzionale affinché gli venisse riconosciuto il diritto al risarcimentodei danni da esso derivanti.

Portata dinanzi alla Corte d'Appello prima e, alla Corte di Cassazione poi, la vicenda veniva conclusa in questi termini.

“Nell'ordinamentogiuridico italiano, non esiste - affermano i giudici romani - una condizione privilegiata deicittadini cattolici a ottenere che i giudizi ecclesiastici di annullamento delmatrimonio siano decisi preventivamente rispetto ai giudizi civili discioglimento del matrimonio ex legge n. 898/1970. Né si può ipotizzare lasussistenza di una lesione di legittime aspettative del cittadino cattolicoalla definizione della controversia in sede ecclesiastica anziché davanti allagiurisdizione italiana perché la pronuncia del giudice italiano non pregiudicala prosecuzione del giudizio ecclesiastico il cui oggetto non coincide se nonindirettamente con quello di divorzio”.

Non può allora, che dichiararsi la condanna delricorrente per lite temeraria, per aver proposto un ricorsoconsapevolmente infondato e privo di motivazioni giuridiche.

L'“ostruzionistico delle iniziative processuali delricorrente intese a conclamare senza alcuna giustificazione giuridica ildiritto del'ex coniuge a una pronuncia che attiene alla sua condizionepersonale e la cui dilazione viene a pesare negativamente sulla sua serenità elibertà di organizzazione della vita privata”, questi i criteri sui qualideterminare l'entità del danno.

Data: 03/02/2014 16:00:00
Autore: Sabrina Caporale