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Mantenimento del figlio maggiorenne: Cassazione, sul genitore obbligato grava l'onere di provare la raggiunta indipendenza economica



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 1805 del 28 Gennaio2014. Durante procedimento di separazionegiudiziale dei coniugi, in primo grado il Tribunale poneva acarico del marito il versamento di assegno di mantenimento afavore della figlia minore, affidata alla madre, negando ilmantenimento anche per il figlio maggiorenne ma non economicamenteindipendente; disponeva infine l'assegnazione della casa familiarea favore del marito. In appello tuttavia tale sentenza venivariformata, ponendo a carico del marito anche l'onere di versare ilmantenimento al figlio maggiorenne.

La sezione filtro della Cassazione – la sestasezione – ritenendo la questione per una parte manifestamente, perl'altra manifestamente infondata, si pronuncia direttamente. Essaafferma che “la madre, convivente con il figlio maggiorenne nonautosufficiente economicamente, è legittimata a richiedere il suomantenimento”. E' stato infatti appurato che il figlio hasoltanto partecipato ad un tentativo, peraltro non andato a buonfine, di apertura di attività di ristorazione insieme alla madre.L'onere di provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne èa carico del genitore obbligato: nel caso di specie, non essendoriuscito a provare l'autosufficienza del figlio maggiorenne, il padreè stato condannato al versamento dell'assegno di mantenimento in suofavore. Se il ricorso, per quanto riguarda l'assegnazione della casaconiugale – inizialmente assegnata al marito, in appelloriassegnata alla moglie convivente con i figli – viene accolto, condisposizione di assegnazione condivisa ad entrambi i coniugiseparati, viene tuttavia respinta l'opposizione avanzata dal maritoin merito al versamento dell'assegno di mantenimento periodico afavore del figlio.

Data: 04/02/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi