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Abbandono del tetto coniugale: il giudice deve verificare se esso e' stato determinante della crisi tra i coniugi.



“Ai finidella pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveriprevisti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c. ma occorre verificare se taleviolazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisiconiugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazionedi intollerabilità della convivenza”.

A dirlo è laCassazione con la sentenza n. 1696 del 27 gennaio 2014.

Invero,l'abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebitodella separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvoche si provi (onere, quest'ultimo, posto a carico di chi ha posto in esserel'abbandono), che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altroconiuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto in un momento in cuil'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata.

Più ingenerale, deve ribadirsi che l'addebito della separazione può sussistere nonquando il legame si rompe senza una giusta causa (sul punto si veda fra lealtre la sentenza della I sezione della Corte di Cassazione n. 18853 del 15settembre 2011 secondo cui il vigente diritto di famiglia è contrassegnato daldiritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro,di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertàriconducibile all'art. 2 Cost.) ma quando l'intollerabilità della prosecuzionedella convivenza dipende dalla violazione da parte di uno dei coniugi deidoveri derivanti dal matrimonio.

Nellaspecie, il Tribunale di Pescara dichiarava la separazione personale tra due coniugi,addebitando alla moglie la causa della stessa, motivo, l'abbandono del tetto coniugale, e dunque, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c.

Ebbene, adispetto di quanto proclamato dai giudici di merito, la Cassazione, chiamata apronunciarsi sulla questione, così concludeva: “ai fini della pronuncia diaddebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico deiconiugi dall'art. 143 c.c. ma occorre verificare se tale violazione abbiaassunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero seessa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilitàdella convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che ilcomportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o daentrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deveessere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. fra le molte Cass. civ.I sezione n. 8512 del 12 aprile 2006 e n. 9074 del 20 aprile 2011).

“L'intollerabilitàdella convivenza che cagiona la violazione dei doveri sopra citati, (consistita,nel caso di specie, nell'allontanamento dalla residenza familiare attuatounilateralmente senza il consenso dell'altro coniuge), non devemanifestarsi [necessariamente] in presenza di atti di violenza, essendo, alcontrario, sufficiente un contesto di vicendevole intolleranza”.

Questi imotivi per cui è accolto il ricorso in favore della donna.

Data: 31/01/2014 11:40:00
Autore: Sabrina Caporale