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Revoca dell'assegno di mantenimento al figlio universitario ventottenne con provate capacità lavorative.



Di Maurizio Tarantino.

Corte di CassazioneCivile - ordinanza n. 1585 depositata il 27 gennaio 2014

L'assegno di mantenimento a favore del figlio, corrisposto dall'ex coniuge non convivente della coppia separata o divorziata, affonda la propria ragion d'essere nella tutela che l'ordinamento riserva all'interesse primario della prole. Oltre che per il figlio minorenne esso è dovuto anche per il maggiorenne che non abbia terminato gli studi e che, in ogni caso, non abbia ancora raggiunto la piena indipendenza economica. L'obbligo viene a mancare soltanto nel momento in cui tale condizione venga soddisfatta.

Invero, al compimento dei 18 anninon si acquisisce di certo automaticamente quell'indipendenza economicache per il vero, sempre più spesso, non si raggiunge nemmeno al completamentodegli studi universitari.

Al riguardo giova ricordare che,i fondamentali principi dell'ordinamento, quale l'art. 30 Cost., non sollevanoil genitore dall'obbligo di mantenimento quando il figlio, raggiunta lamaggiore età, non sia ancora in grado di sostenersi autonomamente; èinfatti obbligo dei genitori continuare a sostenere i figli, anche rispettoal percorso di formazione professionale e capacità degli stessi: non si puòpretendere che un ragazzo che prosegue proficuamente gli studi universitari odi formazione in generale, vada a lavorare solo perché ha raggiunto lamaggiore età, ovviamente quando si ha la possibilità economica e direddito per sostenere i figli.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto, nel caso dequo la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1585depositata il 27 gennaio 2014 ha ritenuto che va revocato l'assegnodi mantenimento per il figlio universitario fuori corso che ha nel tempo datoprova di capacità lavorativa.

Nell vicenda in esame, in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunaledi Trapani, con decreto in data 9 dicembre 2010, revocava l'assegnazione dellacasa coniugale alla moglie, già convivente con i figli, e deceduta, nonchél'assegno di mantenimento del padre in favore dei figli stessi. La Corted'Appello confermava il decreto impugnato.

Invero,sottolinea la Suprema Corte che, che l'odiernoricorrente, prossimo al raggiungimento del ventottesimo anno di età, ha svoltoattività lavorativa nel settore turistico alberghiero e non frequentando conprofitto il corso di laurea al quale risulta formalmente iscritto da più diotto anni.

Ancora, il giudice adito considerava circostanze nuove, il fatto che l'odiernoricorrente affermava di aver già svolto qualche lavoro saltuario al tempo deldivorzio, ma, al riguardo il ricorso non è autosufficiente: difatti venivaindicata documentazione relativa, senza peraltro precisare se e quando taledocumentazione è stata prodotta, ne questa comunque è stata depositata, insiemecon il ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

A tal proposito, è stato richiamato il principio di giurisprudenzaconsolidata (Cfr. Cass. N. 26259 del 2005 e n. 1761 del 2008) secondo cui ilmantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi, ove questi abbia iniziatoad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento diuna adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza dicircostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlomomentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere unobbligo di mantenimento, i cui presupposti erano già venuti meno. Semmaipotrebbe sorgere per il genitore un dovere alimentare, che si fonda peraltro supresupposti del tutto differenti.

Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini conformemente al provvedimentoimpugnato, hanno precisato che a nulla rilevano le difficoltà collegateall'andamento del mercato del lavoro se il ragazzo, ventottenne, ha comunqueiniziato ad esercitare un'attività dimostrando quindi il raggiungimento di unaadeguata capacità lavorativa, e, al contempo sia oramai studente universitario“fuori corso”. I presupposti per l'assegno di mantenimento sono già venuti menosebbene il ragazzo risulti momentaneamente privo di mezzi economici.

Dott. MaurizioTarantino

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Data: 28/01/2014 15:00:00
Autore: Maurizio Tarantino