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L'incarico del dirigente comunale esterno deve durare non meno di tre anni



di Marco Massavelli - Intema di affidamento, negli enti locali, di incarichidirigenziali a soggettiesterni all'amministrazionesi applica l'articolo 19, decreto legislativo 165/2001, nel testomodificato dall'articolo 14-sexies, decreto legge 155/2005,convertito con modificazioni nella legge 168/05, secondo cui ladurata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni néeccedere il termine di cinque, e non già l'articolo 110, comma 3,decreto legislativo 267/2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisceche la incarichi a contratto non possono avere durata superiore almandato elettivo del Sindaco in carica. E' il principio di dirittostabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con lasentenza n. 478 del 13 Gennaio 2014.


Laquestione principale trattata dalla Suprema Corte riguarda, appunto,i rapporti tra l'articolo 19, decreto legislativo 165/2001 el'articolo 110, TUEL. I giudici di legittimità ritengono che lanorma di cui all'articolo 19, decreto legislativo 165/2001, deveapplicarsi anche agli entilocali. In particolare,infatti, l'articolo 1, decreto legislativo 165/2001, stabilisce che“Le disposizioni del presentedecreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti dilavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”(comma 1) e che “Peramministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni delloStato, …, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane…”(comma 2).


Percui, anche per gli enti locali, “Peresigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, leamministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali,con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinatae continuativa, ad esperti di particolare e comprovataspecializzazione anche universitaria…” in presenza dei presupposti di legittimità previstidall'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 165/2001. A maggiorsuffragio dell'applicazione dell'articolo 19, decreto legislativo165/2001, anche agli enti locali, all'articolo 7, comma 6-ter, èstato inserito proprio un riferimento al TUEL, stabilendo che
Iregolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano aiprincipi di cui al comma 6”.


Eil regolamento a cui viene fatto riferimento è quellocomunale/provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,che, negli enti in cui è prevista la dirigenza, “stabiliscei limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinatoper i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando irequisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”. LaCorte di Cassazione conclude quindi stabilendo che l'articolo 19,decreto legislativo 165/2001, “nelprevedere che la durata dell'incarico dirigenziale non può essereinferiore a tre anni, integra quella di cui all'art. 110 T.U. Entilocali”.


Inparticolare, l'articolo 19, stabilendo una duratadell'incarico non troppo breve,consente al dirigente di esercitare le proprie funzioni e il propriomandato per un tempo adeguatoal raggiungimento degli obiettivi affidati dall'Amministrazionecon il P.E.G., mentre l'articolo 110 fornisce all'Amministrazione,e nel caso di specie, al Sindaco, uno strumento normativo peraffidare incarichi di responsabilità degli uffici comunali asoggetti individuati direttamente, sulla base di uno stretto rapportofiduciario personale, anche al di fuori di un rapporto di dipendenzaa seguito di concorso pubblico, e oltre le dotazioni organichefissate con apposito provvedimento politico/amministrativo.

Data: 25/01/2014 18:00:00
Autore: C.G.