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Cassazione: danno non patrimoniale e principio di non duplicazione



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 687 del 15 Gennaio 2014. Dannomorale e danno biologico sono entrambi aspetti del piùvasto istituto del danno non patrimoniale, così come previstodall'art. 2059 codice civile; esso può essere liquidato dal giudicein via equitativa, prendendo in considerazione le circostanzedel caso, ma non può in alcun modo essere sottoposto a duplicazione,vietata dall'ordinamento.


Nella sentenza esaminatasi verifica un caso di mobbing: a seguito delle ripetutecostrizioni imposte ad un dipendente pubblico (nella specieun'addetta alla biblioteca comunale, costretta all'inattività inluoghi ormai in disuso - sicuramente non giustificata da evidentiragioni di servizio – aveva sviluppato una sindromeansioso-depressiva) lo stesso promuove azione avversol'amministrazione di riferimento, ottenendo il riconoscimento delleproprie ragioni ed il conseguente risarcimento del danno. Ottenutoesito sfavorevole sia in primo che in secondo grado,l'amministrazione ricorre in Cassazione affidandosi a diversemotivazioni, tra le quali la presunta duplicazione di risarcimentooperata dal giudice del merito.


La Suprema Corte ricordaquale sia l'orientamento prevalente, ormai consolidato, inauguratorecentemente dalla Corte stessa: “alla stregua del dirittovivente segnato dall'arresto delle Sezioni Unite civili del2008, la liquidazione del danno non patrimoniale deveessere complessiva, e cioè tale da coprirel'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi didanno, i quali non possono essere invocati singolarmente per unaumento dell'anzidetta liquidazione”. Di conseguenza, “ilcarattere unitario della liquidazione del dannonon patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità diun separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie disofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, dannoestetico, danno esistenziale, ecc.) che costituirebbero vere eproprie duplicazioni risarcitorie”. Il ricorso è dunqueaccolto limitatamente a tale motivazione, con conseguente cassazionecon rinvio della sentenza impugnata.

Data: 20/01/2014 11:30:00
Autore: Licia Albertazzi