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Sospensione della patente: le competenze del giudice penale e del Prefetto



di Marco Massavelli - Ilgiudice di pace di Taranto, con la sentenza 18 dicembre 2013, n.3470, si pronuncia sugli obblighiimposti dalla leggerelativamente all'applicazione della sospensionedella patente di guida aseguito di accertamento direato previsto dalla normativasulla circolazione stradale e sui rapporti tra Autorità Giudiziariae Autorità Amministrativa, relativamente alle modalità applicativedelle sanzioni amministrative accessorie a reato.

Ilcodice della strada disciplina del procedimentodi applicazione delle sanzioni amministrative accessorieall'accertamento di reato agli articoli 222 e seguenti.Inparticolare, l'articolo 223, codice della strada, al comma 1,stabilisce che: “Nelleipotesi di reato per le quali e' prevista la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione o della revoca della patente di guida,l'agente o l'organo accertatore della violazione ritiraimmediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, allaprefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessaviolazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensioneprovvisoria della validità della patente di guida, fino ad unmassimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo226, comma 11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitatialla guida”.

A seguito del giudiziopenale, per il commesso reato,se il giudice ritiene l'imputato colpevole, applica la sanzionepenale principale, e dispone l'applicazione dellasanzione amministrativa accessoria(nel caso di specie, la sospensione della patente) determinandone ladurata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoriaspetta al Prefetto, al quale deve essere trasmessa la relativasentenza di condanna. Il giudicepenale non può non pronunciarsi sull'applicazione delle sanzioniamministrative accessorie, se previste: inmancanza di disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria diapplicazione di sanzioni accessorie di sospensione della patente diguida, il giudice di pace di Taranto ha ritenuto che “l'AutoritàAmministrativa non possa comminare ulteriori misure cautelari,considerato che queste ultime possono anche state ritenute dallaProcura non più necessarie ai fini della pubblica sicurezza”.


LaCorte di Cassazione Penale, con sentenza 18 dicembre 2012 n. 49228,aveva stabilito la competenza del giudice penale in meritoall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie a reatoprecisando, tra l'altro: “Congiurisprudenza assolutamente “granitica”, tale da potercostituire vero e proprio “diritto vivente”, questa Corte,ponendosi in sintonia con l'opzione interpretativa accolta dalleSezioni Unite con la sentenza Bosio del 1998, appena ricordata, si ècostantemente espressa per l'obbligatorietà per il giudice penaledi disporre le sanzioni amministrative accessorie (ivi comprese lasospensione e la revoca della patente di guida) previste dalla leggecome conseguenza di determinati reati, e ciò anche nel caso diapplicazione della pena su richiesta delle parti... D'altra parte,proprio perché il giudice penale è competente per l'applicazionedelle sanzioni amministrative accessorie a reati, il giudice stessodetermina autonomamente la durata della sospensione della patente, aprescindere cioè dal periodo eventualmente già stabilito in viaprovvisoria dal prefetto, come precisato con un successivo interventoancora dalle Sezioni Unite che, nell'occasione, ribadirono il ruolodel prefetto quale organo di esecuzione in materia…”.


Inoltre, “Intema dl sospensione della patente di guida quale sanzioneamministrativa accessoria connessa alla violazione dl norme delcodice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in statodi ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, invia provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva,sono tra loro del tutto autonome, nel senso che ilgiudice non può esimersi dal disporre detta sospensionesul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarnela durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttaviaesclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma lapossibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periododi sospensione stabilito dal Prefetto”.

Data: 27/01/2014 16:05:00
Autore: C.G.